R.I.T.A. e Pensione anticipata: cumulo e vantaggi sul capitale

Dopo il precedente articolo – in calce allegato -, torniamo sull’argomento per dare due informazioni importanti.

Due grandi vantaggi della R.I.T.A.

1. Totale cumulabilità della R.I.T.A. con la pensione anticipata (prima dei 67 anni).

2. Sblocco del 100% dell’intero montante versato nel FPC.

Oggetto:

R.I.T.A. e Pensione anticipata: cumulo e vantaggi sul capitale

Data di riferimento:

5 Agosto 2026

Episodio:

2

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Doppio assegno con la R.I.T.A.: come funziona il cumulo con la pensione

Un dubbio frequente tra chi sceglie la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è: “Cosa succede al mio piano quando maturo i requisiti per la pensione?”

La risposta è semplice: le due prestazioni sono al 100% cumulabili.

Nessuna rinuncia: attivare la R.I.T.A. non cancella né riduce il tuo diritto alla pensione pubblica.

Incasso contemporaneo: se raggiungi i requisiti per la pensione anticipata prima del termine di erogazione della R.I.T.A., percepirai entrambi gli importi nello stesso periodo.

L’esito: riceverai l’assegno pensionistico INPS e, contemporaneamente, continuerai a incassare a rate l’intero capitale del tuo fondo pensione fino al compimento dei 67 anni.

Un vantaggio strategico: 100% del capitale a rate

Oltre a fare da “ponte” economico, la R.I.T.A. offre un enorme vantaggio sulla gestione dei tuoi risparmi.

Attivandola, infatti, puoi recuperare fino al 100% del montante accumulato nel fondo pensione complementare sotto forma di erogazioni periodiche.

Al contrario, se arrivi al pensionamento ordinario senza aver richiesto la R.I.T.A., scattano i limiti di legge classici: potrai ritirare in un’unica soluzione al massimo il 50% del capitale, mentre il restante 50% dovrà obbligatoriamente essere convertito in una rendita vitalizia integrativa.

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RITA: che cos’è e come funziona

La RITA, Rendita integrativa temporanea anticipata, permette di utilizzare prima della pensione di vecchiaia tutto o parte del capitale accumulato nel Fondo Pensione.
Può servire a costruire un reddito temporaneo tra la cessazione del lavoro e il momento in cui si raggiunge l’età pensionabile.
La disciplina generale è contenuta nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Vediamo chi può richiederla, come funziona, quanto viene tassata e quali aspetti devono ancora essere definiti in Banca d’Italia.

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