Il capitale destinato alla RITA viene suddiviso in rate periodiche, erogate dall’accoglimento della domanda fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
La legge stabilisce che l’erogazione debba essere frazionata, ma non impone una periodicità identica per tutti i fondi.
Nelle slide presentate dalla Banca d’Italia il 14 luglio è stata indicata l’ipotesi di rate trimestrali anticipate. Si tratta di una modalità applicativa da inserire nelle regole interne del Fondo, non di un requisito fissato direttamente dalla legge.
La RITA non consiste necessariamente nel prelevare subito una somma e dividerla in rate tutte uguali.
Durante l’erogazione, il capitale può continuare a essere investito secondo le regole e il comparto stabiliti dal Fondo. Il valore della posizione può quindi aumentare o diminuire in funzione dell’andamento degli investimenti.
Nelle slide della Banca si prevede che, in caso di RITA parziale, sulla parte restante della posizione continuino a essere esercitabili le normali facoltà dell’aderente, tra cui:
- cambiare linea di investimento;
- chiedere anticipazioni o riscatti;
- trasferire la posizione;
- scegliere, al pensionamento, tra le prestazioni consentite.
Il futuro accordo dovrà disciplinare nel dettaglio le modalità concrete di applicazione della RITA: investimento della quota destinata all’erogazione, possibilità di scegliere o modificare il comparto, periodicità e calcolo delle rate, costi, revoca, informazioni sul capitale residuo e simulazioni preventive.
La legge stabilisce i requisiti essenziali e la struttura dello strumento, ma affida alle forme pensionistiche complementari la definizione delle modalità di accesso e di erogazione, nel rispetto della disciplina generale. Le Organizzazioni sindacali possono quindi usare questo spazio negoziale per intervenire sugli aspetti applicativi — riduzione dei costi, informazioni trasparenti, simulazioni attendibili, maggiore possibilità di scelta e procedure più favorevoli per il personale — verificando quali miglioramenti siano concretamente compatibili con la legge e con la disciplina del Fondo.
2 risposte
viene tassata al 15% ma alla fonte? non è compensabile con detrazioni fiscali spettanti pluriennali?
Ciao Francesca,
la RITA viene tassata alla fonte, con un’aliquota che parte dal 15% e scende fino al 9% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Si tratta di un’imposta sostitutiva definitiva: il Fondo la trattiene direttamente, e per questo motivo non rientra nella dichiarazione dei redditi — di conseguenza le detrazioni fiscali non si applicano, perché non c’è un’IRPEF dichiarata su cui farle valere.
Esiste però una possibilità: si può rinunciare alla tassazione agevolata, indicandolo espressamente in dichiarazione dei redditi, e optare per la tassazione ordinaria. In quel caso la RITA rientra nel reddito complessivo e le detrazioni tornano applicabili — ma si perde l’aliquota ridotta.
Quale delle due strade convenga dipende dalla situazione fiscale della singola persona (importo della RITA, altre detrazioni spettanti, anzianità di iscrizione al Fondo), quindi non è possibile indicare una risposta valida per tutti.
Riferimenti normativi: articolo 11, decreto legislativo 252/2005; chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 70/E del 2007 e successivi).
Per valutare la scelta più conveniente nel proprio caso specifico, consigliamo di rivolgersi a un consulente fiscale o a un CAF.