RITA: che cos’è e come funziona

La RITA, Rendita integrativa temporanea anticipata, permette di utilizzare prima della pensione di vecchiaia tutto o parte del capitale accumulato nel Fondo Pensione.

Può servire a costruire un reddito temporaneo tra la cessazione del lavoro e il momento in cui si raggiunge l’età pensionabile.

La disciplina generale è contenuta nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Vediamo chi può richiederla, come funziona, quanto viene tassata e quali aspetti devono ancora essere definiti in Banca d’Italia.

Oggetto:

Lump sum, RITA e previdenza complementare

Data di riferimento:

21 Luglio 2026

Episodio:

2

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A cosa serve la RITA?

La RITA, sigla di Rendita integrativa temporanea anticipata, è uno strumento della previdenza complementare pensato per accompagnare economicamente il periodo compreso tra la cessazione del lavoro e il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

In termini semplici, consente di ricevere in anticipo e a rate tutto o parte del capitale accumulato nel proprio fondo pensione.

La RITA non è una pensione pubblica anticipata e non costituisce una somma aggiuntiva finanziata dall’INPS o dal datore di lavoro. Le risorse utilizzate appartengono alla posizione previdenziale individuale già costruita attraverso i contributi versati e i relativi rendimenti.

La sua utilità consiste nell’ampliare le possibilità di scelta del personale, purché le condizioni applicative siano chiare e ogni persona possa valutarne con precisione gli effetti sulla propria pensione complementare futura. In estrema sintesi  La RITA può creare un ponte economico tra lavoro e pensione.

Immaginiamo una persona che cessi il servizio alcuni anni prima di maturare la pensione di vecchiaia. In quel periodo non riceve più lo stipendio e non percepisce ancora la pensione obbligatoria; se però possiede i requisiti previsti, può chiedere al Fondo Pensione di trasformare tutto o parte del capitale accumulato in pagamenti periodici, destinati a proseguire fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

La RITA amplia quindi le possibilità di scelta in uscita dal lavoro. Utilizzarla, tuttavia, significa anticipare una parte del proprio risparmio previdenziale e ridurre il capitale che resterà disponibile successivamente.

Quali vantaggi può offrire?

La RITA può offrire:

  • maggiore libertà nella scelta del momento di uscita;
  • un reddito temporaneo prima della pensione di vecchiaia;
  • la possibilità di utilizzare solo una parte del capitale;
  • una fiscalità potenzialmente favorevole;
  • una soluzione adattabile alle esigenze personali e familiari.

Amplia le possibilità disponibili, senza imporre a nessuno di utilizzarla.

A che cosa prestare attenzione?

La RITA non è automaticamente conveniente per tutte e tutti. Occorre valutare:

  • la durata del periodo da coprire;
  • il reddito necessario e la pensione attesa;
  • il capitale che si vuole conservare;
  • tassazione, costi e andamento degli investimenti;
  • le esigenze familiari e le altre possibilità di uscita.

Servono simulazioni chiare su rate nette, durata, costi, capitale residuo ed effetti sulla futura prestazione.

Chi può richiederla?

La legge prevede due diversi percorsi di accesso. RITA entro cinque anni dalla pensione di vecchiaia e RITA dopo più di ventiquattro mesi di inoccupazione. Solo il primo trova applicazione in Banca d’Italia.

RITA entro cinque anni dalla pensione di vecchiaia

Può richiederla chi possiede contemporaneamente questi requisiti:

  • ha cessato l’attività lavorativa;
  • raggiungerà l’età prevista per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi;
  • ha maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi pensionistici obbligatori;
  • ha almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Nel 2026 l’età ordinaria per la pensione di vecchiaia è di 67 anni. Dire che la RITA può partire “dai 62 anni” è quindi una semplificazione riferita alla situazione attuale. Il requisito corretto consiste nel trovarsi entro cinque anni dall’età pensionabile applicabile alla propria posizione. L’età ordinaria salirà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028.

La cessazione del lavoro è necessaria

La RITA può essere richiesta solo dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

Non consente quindi di continuare a lavorare normalmente in Banca e, nello stesso periodo, aggiungere allo stipendio una quota del Fondo Pensione.

La sua funzione è sostenere economicamente la fase compresa tra l’uscita dal lavoro e il raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Si può utilizzare tutto il capitale o solo una parte?

La persona interessata può scegliere di destinare alla RITA o tutta la posizione individuale o soltanto una quota del capitale accumulato. La legge consente infatti l’erogazione totale o parziale del montante richiesto.

RITA totale

L’intera posizione disponibile viene destinata ai pagamenti periodici.

Questa scelta garantisce rate più elevate, ma al termine dell’erogazione potrebbe non restare capitale nel Fondo, salvo eventuali contributi versati successivamente.

RITA parziale

Solo una parte della posizione viene utilizzata per la RITA.

La quota restante rimane nel Fondo Pensione e continua a essere gestita. Al momento del pensionamento potrà essere utilizzata secondo le normali regole previste per la prestazione complementare.

La RITA parziale permette quindi di costruire un reddito temporaneo conservando una parte del patrimonio previdenziale per il futuro.

La persona interessata può destinare alla RITA l’intera posizione oppure solo una parte, lasciando il capitale residuo nel Fondo Pensione. L’importo delle rate dipenderà dalla somma scelta, dalla durata dell’erogazione, dalla tassazione, dai costi e dall’andamento degli investimenti.

Come vengono pagate le somme e che succede al capitale residuo in caso di RITA parziale?

Il capitale destinato alla RITA viene suddiviso in rate periodiche, erogate dall’accoglimento della domanda fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La legge stabilisce che l’erogazione debba essere frazionata, ma non impone una periodicità identica per tutti i fondi.

Nelle slide presentate dalla Banca d’Italia il 14 luglio è stata indicata l’ipotesi di rate trimestrali anticipate. Si tratta di una modalità applicativa da inserire nelle regole interne del Fondo, non di un requisito fissato direttamente dalla legge.

La RITA non consiste necessariamente nel prelevare subito una somma e dividerla in rate tutte uguali.

Durante l’erogazione, il capitale può continuare a essere investito secondo le regole e il comparto stabiliti dal Fondo. Il valore della posizione può quindi aumentare o diminuire in funzione dell’andamento degli investimenti.

Nelle slide della Banca si prevede che, in caso di RITA parziale, sulla parte restante della posizione continuino a essere esercitabili le normali facoltà dell’aderente, tra cui:

  • cambiare linea di investimento;
  • chiedere anticipazioni o riscatti;
  • trasferire la posizione;
  • scegliere, al pensionamento, tra le prestazioni consentite.

Il futuro accordo dovrà disciplinare nel dettaglio le modalità concrete di applicazione della RITA: investimento della quota destinata all’erogazione, possibilità di scegliere o modificare il comparto, periodicità e calcolo delle rate, costi, revoca, informazioni sul capitale residuo e simulazioni preventive.

La legge stabilisce i requisiti essenziali e la struttura dello strumento, ma affida alle forme pensionistiche complementari la definizione delle modalità di accesso e di erogazione, nel rispetto della disciplina generale. Le Organizzazioni sindacali possono quindi usare questo spazio negoziale per intervenire sugli aspetti applicativi — riduzione dei costi, informazioni trasparenti, simulazioni attendibili, maggiore possibilità di scelta e procedure più favorevoli per il personale — verificando quali miglioramenti siano concretamente compatibili con la legge e con la disciplina del Fondo.

 

Quanto viene tassata?

La RITA beneficia di un trattamento fiscale agevolato.

La parte imponibile è tassata con un’aliquota del 15%. L’aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere il minimo del 9%.

Anni di partecipazione Aliquota
Fino a 15 anni 15%
20 anni 13,5%
25 anni 12%
30 anni 10,5%
35 anni o più 9%
L’aliquota non si applica necessariamente a tutta la rata

La tassazione riguarda la parte imponibile della prestazione. Il calcolo deve tenere conto:

  • delle somme già tassate;
  • dei rendimenti;
  • dei diversi periodi in cui il capitale è stato maturato;
  • della storia fiscale della singola posizione.

Per questo il vantaggio effettivo non può essere calcolato guardando soltanto all’aliquota nominale.

La RITA può essere revocata?

Le modalità di revoca devono essere definite dal Fondo Pensione.

Le slide della Banca prevedono che l’aderente possa revocare la RITA e che la revoca produca effetto entro la seconda rata successiva alla richiesta.

La disciplina interna dovrà specificare:

  • come presentare la domanda di revoca;
  • da quale momento cessa l’erogazione;
  • come viene ricollocato il capitale residuo;
  • quali facoltà tornano disponibili;
  • se sono previsti costi.

Occorre quindi distinguere la possibilità generale di interrompere la prestazione dalle modalità concrete che saranno negoziate e inserite nel Regolamento.

Che cosa accade in caso di decesso

Il capitale residuo non viene acquisito dal Fondo.

Le slide della Banca indicano che, in caso di decesso durante l’erogazione della RITA, la parte non ancora corrisposta sarà riscattata o destinata alla prestazione in base alla situazione della persona iscritta.

In generale, nella previdenza complementare, la posizione può essere liquidata ai soggetti designati da chi aderisce al Fondo e, in assenza di designazione, agli eredi legittimi o testamentari. Le regole interne dovranno precisare la procedura applicabile durante l’erogazione della RITA.

RITA, pensione anticipata e anticipazione del Fondo: quali sono le differenze?

RITA -Utilizza tutto o parte del capitale della previdenza complementare e lo eroga periodicamente fino all’età della pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata – È una prestazione del sistema pensionistico obbligatorio. Viene riconosciuta quando si raggiungono i requisiti stabiliti dalla legge e non consuma il capitale accumulato nel Fondo Pensione.

Anticipazione del Fondo Pensione – È un prelievo richiesto durante la fase di accumulo per esigenze previste dalla normativa, come:

  • spese sanitarie;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa;
  • ulteriori necessità, entro determinati limiti.

L’anticipazione viene normalmente liquidata in un’unica soluzione. La RITA, invece, nasce per costruire un reddito periodico nella fase precedente alla pensione.

Che cosa deve fare la Banca d’Italia?

La RITA è prevista dalla legge, ma deve essere resa concretamente operativa nel Fondo Pensione della Banca d’Italia.

Nelle slide presentate durante l’incontro la Banca ha indicato tre interventi:

  1. inserire la RITA nel Regolamento del Fondo;
  2. aggiornare la Circolare 235 per disciplinarne gli aspetti applicativi;
  3. adeguare il sistema informatico utilizzato per la gestione amministrativa.

Perché la RITA va trattata insieme agli altri temi previdenziali

La RITA riguarda il modo in cui una persona può utilizzare il capitale accumulato per affrontare il periodo che precede la pensione di vecchiaia. La Lump Sum, la solidità del Fondo, le fonti di finanziamento e le tutele tra le diverse generazioni appartengono allo stesso quadro: garantire una protezione previdenziale adeguata e costruire percorsi di uscita sostenibili.

Per questo le otto Organizzazioni sindacali hanno chiesto che i diversi temi siano affrontati all’interno di un’unica trattativa.

La posizione unitaria raggiunta rappresenta per la FABI-BI un risultato sindacale importante. Presentarsi insieme rafforza le richieste del personale e consente di affrontare in modo organico tutte le questioni aperte, evitando che il semplice recepimento della RITA lasci irrisolti gli altri nodi previdenziali.

L’introduzione della RITA offre inoltre l’occasione per esaminare nel dettaglio il suo funzionamento e verificare quali miglioramenti possano essere introdotti nelle modalità applicative: maggiore flessibilità, costi contenuti, informazioni trasparenti, simulazioni attendibili e procedure più favorevoli per il personale.

La RITA può essere uno strumento utile, ma la sua efficacia dipenderà dalle regole che saranno negoziate e dalla possibilità per ogni persona di conoscere in anticipo vantaggi, costi e conseguenze della propria scelta. Recepire la norma senza utilizzare lo spazio disponibile per migliorarne l’applicazione significherebbe perdere un’occasione importante.

Fonti e approfondimenti

 

 

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2 risposte

    1. Ciao Francesca,
      la RITA viene tassata alla fonte, con un’aliquota che parte dal 15% e scende fino al 9% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Si tratta di un’imposta sostitutiva definitiva: il Fondo la trattiene direttamente, e per questo motivo non rientra nella dichiarazione dei redditi — di conseguenza le detrazioni fiscali non si applicano, perché non c’è un’IRPEF dichiarata su cui farle valere.

      Esiste però una possibilità: si può rinunciare alla tassazione agevolata, indicandolo espressamente in dichiarazione dei redditi, e optare per la tassazione ordinaria. In quel caso la RITA rientra nel reddito complessivo e le detrazioni tornano applicabili — ma si perde l’aliquota ridotta.

      Quale delle due strade convenga dipende dalla situazione fiscale della singola persona (importo della RITA, altre detrazioni spettanti, anzianità di iscrizione al Fondo), quindi non è possibile indicare una risposta valida per tutti.

      Riferimenti normativi: articolo 11, decreto legislativo 252/2005; chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 70/E del 2007 e successivi).

      Per valutare la scelta più conveniente nel proprio caso specifico, consigliamo di rivolgersi a un consulente fiscale o a un CAF.

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