Lump Sum come funziona e a che punto siamo

La lump sum è una prestazione una tantum riconosciuta al personale della Banca d’Italia assunto dal 28 aprile 1993 e iscritto al Fondo pensione complementare.

È stata introdotta dall’accordo del 16 giugno 2017, con decorrenza dal 1° luglio 2017, e successivamente modificata e integrata dall’accordo del 3 dicembre 2020.

La sua finalità dichiarata è contribuire all’equità intergenerazionale, riducendo la distanza tra il trattamento riconosciuto alla cessazione al personale assunto prima del 28 aprile 1993 e quello spettante alle generazioni assunte successivamente.

Vediamo in dettaglio come funziona.

Oggetto:

Lump sum, RITA e previdenza complementare

Data di riferimento:

4 Agosto 2026

Episodio:

3

Notizia:

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In breve

La lump sum:

  • spetta al personale assunto dal 28 aprile 1993 e iscritto al Fondo pensione complementare, e viene corrisposta alla cessazione dal servizio in presenza dei requisiti previsti;
  • dipende dallo stipendio spettante alla cessazione, dall’anzianità utile e dal coefficiente di equilibrio, oggi fissato a 0,03;
  • viene pagata attraverso uno specifico accantonamento, distinto dalle posizioni individuali del Fondo pensione complementare;
  • presenta un problema di sostenibilità, perché dal 2031 le cessazioni del personale avente diritto aumenteranno sensibilmente, mentre l’accantonamento dipende da fonti variabili;
  • è oggetto della trattativa aperta il 14 luglio 2026 tra la Banca e le otto sigle sindacali su lump sum, insieme a RITA e previdenza complementare.

Chi ha diritto alla lump sum

Hanno titolo alla prestazione le persone iscritte al Fondo pensione complementare della Banca che cessano dal servizio in una delle seguenti condizioni:

  • dopo aver maturato almeno trent’anni di partecipazione al Fondo;
  • in assenza dei trent’anni di partecipazione, dopo aver maturato il diritto alla pensione nell’Assicurazione generale obbligatoria, AGO;
  • per inabilità totale e permanente;
  • in caso di decesso.

Per raggiungere il requisito dei trent’anni vale esclusivamente il periodo di iscrizione al Fondo pensione complementare della Banca. L’anzianità maturata presso altre forme di previdenza complementare non viene conteggiata per cui, chi arriva in Banca dopo avere partecipato a un altro fondo pensione, non può utilizzare quel periodo per raggiungere i trent’anni richiesti.

Al di fuori delle condizioni ordinarie, l’accordo rimette all’Amministrazione la valutazione di eventuali richieste presentate da persone iscritte al Fondo che cessino dal servizio in presenza di circostanze eccezionali legate a particolari problematiche familiari.

Si tratta di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, non di un diritto automatico alla prestazione.

Chi ha aderito al Fondo in un secondo momento

Nel tempo sono state previste due finestre straordinarie per recuperare l’anzianità precedente all’adesione.

La prima era contenuta nell’accordo del 2017 e rimase aperta per sei mesi dalla sottoscrizione. La seconda è stata introdotta dall’accordo del 2020, con scadenza il 31 maggio 2021.

In entrambe le occasioni, chi aderiva al Fondo o aveva aderito in precedenza poteva far decorrere l’anzianità utile alla lump sum dalla data giuridica di assunzione, a condizione di conferire integralmente al Fondo l’IFR o il TFR maturato.

In mancanza del conferimento integrale, l’anzianità utile decorre dalla data di iscrizione al Fondo.

Chi non ha aderito al Fondo

Dal 2020 il personale assunto dal 28 aprile 1993 che non risulta iscritto al Fondo pensione complementare è escluso dalla contribuzione destinata alla lump sum.

La quota dell’efficienza aziendale che sarebbe stata utilizzata per alimentare l’accantonamento viene corrisposta direttamente in busta paga come somma una tantum.

Il personale non iscritto al Fondo resta escluso dal diritto alla lump sum.

Come viene calcolato l’importo

La prestazione viene determinata attraverso la seguente formula:

stipendio annuo lordo (spettante alla data della cessazione)  ×  anzianità di servizio utile  ×  coefficiente di equilibrio

Lo stipendio annuo lordo è quello spettante al momento della cessazione, secondo le disposizioni del Regolamento del personale richiamate nell’accordo.

L’anzianità di servizio:

  • è espressa in anni e mesi;
  • decorre dalla data giuridica di assunzione;
  • non può comunque essere anteriore al 1° maggio 1993;
  • decorre dalla data di iscrizione al Fondo per chi vi ha aderito successivamente senza conferire integralmente l’IFR o il TFR maturato.

Il coefficiente di equilibrio è attualmente fissato a 0,03 (3%).

L’accordo lo definisce come il valore determinato in modo da assicurare nel tempo l’erogazione di lump sum equivalenti, a parità di condizioni soggettive, in relazione alle somme accantonate.

Il coefficiente non rappresenta quindi una semplice percentuale dello stipendio: è il moltiplicatore applicato per ciascun anno di anzianità utile e può essere modificato attraverso la negoziazione sindacale.

Un esempio

Con uno stipendio annuo lordo di 50.000 euro e trent’anni di anzianità utile:

50.000 × 30 × 0,03 = 45.000 euro lordi

Con quarant’anni di anzianità, a parità di stipendio:

50.000 × 40 × 0,03 = 60.000 euro lordi

L’importo effettivo varia quindi in funzione dello stipendio spettante al momento dell’uscita e dell’anzianità utile maturata.

Come viene finanziata

La lump sum viene corrisposta utilizzando uno specifico accantonamento, distinto dalle posizioni individuali presenti nel Fondo pensione complementare.

L’accordo del 2017 prevede due canali di alimentazione.

Le risorse definite nel negoziato sull’efficienza aziendale

Ogni anno le parti possono stabilire quale quota della componente legata agli obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia destinare alla lump sum.

Quando viene utilizzato questo canale, la Banca si impegna a versare un importo pari a quello posto a carico del personale.

L’accordo stabilisce inoltre un versamento minimo contrattuale: quando il valore complessivo della componente di efficienza è pari o inferiore allo 0,5% della massa salariale, la Banca deve comunque versare almeno lo 0,2% della massa salariale.

Questo è il pavimento economico previsto dall’accordo relativamente alla contribuzione minima per la sola quota di efficienza aziendale.

Gli stanziamenti definiti nelle trattative sindacali

L’accantonamento può essere alimentato anche attraverso ulteriori stanziamenti concordati dalle parti nel corso delle trattative sindacali.

La disciplina consente quindi di destinare alla lump sum risorse aggiuntive, anche al di fuori della trattativa annuale sull’efficienza. Questo secondo canale assume particolare importanza nell’attuale negoziato, perché permette di ricercare fonti strutturali poste direttamente a carico della Banca.

I rendimenti dell’accantonamento

L’importo presente nell’accantonamento al 31 dicembre viene incrementato nell’anno successivo applicando il rendimento netto ottenuto dal comparto del Fondo pensione che ha registrato la migliore performance nell’anno di riferimento.

I rendimenti possono aumentare sensibilmente le risorse disponibili, ma variano nel tempo e non possono essere considerati una fonte garantita.

Il finanziamento illustrato dalla Banca per il 2025

Nelle slide presentate dalla Delegazione aziendale il 5 novembre 2025 erano indicate due diverse rappresentazioni.

Il cosiddetto “versamento minimo”

La Banca indicava:

  • un “versamento standard” di 4 milioni di euro;
  • un rendimento ipotizzato del 3%, corrispondente a 1,4 milioni;
  • un totale denominato “versamento minimo” di 5,4 milioni.

La denominazione usata nelle slide può trarre in inganno. I 5,4 milioni comprendono infatti 1,4 milioni derivanti da un rendimento ipotetico del 3%.

Si tratta quindi di uno scenario di riferimento costruito su una previsione finanziaria, non di un importo integralmente garantito dagli accordi.

L’ipotesi formulata nel novembre 2025

Le stesse slide ipotizzavano per il 2025:

  • un rendimento netto del Comparto B del 9,2%, corrispondente a circa 4,3 milioni di euro;
  • lo 0,26% del monte salari 2024 a valere sull’efficienza aziendale, pari a circa 2 milioni;
  • un ulteriore 0,26% a carico della Banca, anch’esso pari a circa 2 milioni;
  • un versamento complessivo stimato in 8,3 milioni di euro.

Questi dati rappresentavano l’ipotesi presentata il 5 novembre.

L’accordo definitivo sottoscritto l’11 dicembre 2025 ha successivamente destinato alla lump sum lo 0,30% del monte salari 2024, prevedendo un versamento di pari importo da parte della Banca.

I dati sulle prestazioni effettivamente corrisposte

Di particolare interesse risultano le statistiche relative alle somme una tantum (lump sum) corrisposte, la cui informativa viene fornita alle organizzazioni sindacali firmatarie in attuazione di una dichiarazione a verbale dell’accordo del 2017, con la quale l’Amministrazione si è impegnata a trasmettere tali dati con cadenza semestrale

Secondo semestre 2025

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2025:

  • 13 persone cessate per pensionamento hanno ricevuto la prestazione, con un’anzianità media di 27 anni e un mese e un importo lordo medio di 88.234,65 euro;
  • è stato registrato un caso di inabilità o decesso, con un’anzianità di 18 anni e un importo lordo di 31.573,71 euro.

Primo semestre 2026

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026:

  • 24 persone cessate per pensionamento hanno ricevuto la prestazione, con un’anzianità media di 30 anni e un importo lordo medio di 91.319,52 euro;
  • sono stati registrati 7 casi di inabilità o decesso, con un’anzianità media di 25 anni e un importo lordo medio di 71.842,54 euro.

Il numero delle prestazioni sta aumentando, mentre le uscite più consistenti del personale assunto dal 28 aprile 1993 devono ancora arrivare.

Perché l’attuale sistema rischia di non reggere

Secondo le proiezioni illustrate dalla Delegazione aziendale, dal 2031 dovrebbe aumentare sensibilmente il numero delle cessazioni del personale avente diritto alla lump sum; le uscite potrebbero arrivare a circa cento all’anno, con un fabbisogno stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro annui.

La Banca ha confermato nel luglio 2026 che, senza interventi, l’accantonamento potrebbe esaurirsi in un orizzonte di medio periodo.

L’attuale sistema dipende da tre elementi variabili:

  • le quote negoziate nell’ambito dell’efficienza aziendale;
  • gli stanziamenti aggiuntivi eventualmente concordati;
  • i rendimenti finanziari applicati all’accantonamento.

L’aumento delle prestazioni attese rende necessario un finanziamento più stabile, capace di garantire il pagamento anche durante gli anni caratterizzati da numerose cessazioni o da rendimenti meno favorevoli.

Le proposte emerse nella Commissione

Nel 2025 è stata costituita una Commissione mista, composta da rappresentanti della Banca e delle organizzazioni sindacali, con il compito di approfondire la tematica della lump sum e preparare la successiva fase negoziale.

Il confronto ha consentito di individuare le principali criticità dell’istituto e di esaminare alcune possibili soluzioni. Sono rimaste però senza risposte e quantificazioni sufficienti diverse questioni decisive, tra cui la sostenibilità futura dell’accantonamento, i risparmi derivanti dal massimale contributivo INPS, la fattibilità giuridica e fiscale di prestiti o anticipazioni, nonché la fattibilità dell’accantonamento sistematico dei possibili rilasci del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28 aprile 1993 (TQP) — cioè le somme che potrebbero liberarsi al variare delle ipotesi e condizioni finanziarie sottostanti.

Le organizzazioni sindacali hanno quindi chiesto di concludere la fase tecnica e di aprire la trattativa formale. Dopo mesi di approfondimenti, servono ora decisioni negoziali e impegni concreti.

Rendere la lump sum una prestazione definita

Un requisito che riteniamo fondamentale, è quello di trasformare la lump sum in una prestazione definita – garantendo, a tutti i colleghi idonei, il diritto alla somma calcolata secondo le regole concordate anche quando l’accantonamento disponibile risulti insufficiente -.

Il sistema attuale risente infatti della consistenza delle somme accumulate, dell’andamento dei rendimenti e del numero delle richieste concentrate nello stesso periodo. Un aumento delle cessazioni o risultati finanziari meno favorevoli potrebbero quindi mettere sotto pressione le risorse disponibili.

La proposta mira a separare il diritto alla prestazione dalle modalità di finanziamento dell’accantonamento, attribuendo alla Banca la responsabilità di garantire, in ogni caso, il pagamento delle somme spettanti. Inoltre, riteniamo centrale per la governance del nostro Istituto una corretta gestione dei rischi sottostanti, assicurando al contempo la piena solidità e l’effettiva garanzia strutturale dello strumento..

Individuare fonti strutturali

I rilasci del TQP

La platea del personale assunto prima del 28 aprile 1993 si sta riducendo rapidamente.

Secondo i dati emersi nel confronto, comprende attualmente circa 1.600 persone, delle quali il 90% dovrebbe cessare dal servizio entro il 2031.

Il TQP viene alimentato attraverso accantonamenti basati su valutazioni attuariali. Quando il fondo risulta superiore al valore stimato degli impegni futuri, può generare un rilascio a conto economico.

L’Amministrazione ha evidenziato che questi rilasci:

  • possono variare sensibilmente in funzione dei tassi di attualizzazione e delle ipotesi attuariali;
  • possono essere seguiti, in altri esercizi, da nuovi accantonamenti;
  • non rappresentano quindi una fonte permanente e automaticamente disponibile.

Ciò detto, va sottolineato come la loro variabilità non li esclude affatto dalla possibilità di utilizzo durante questa fase di transizione. La progressiva riduzione della platea ante-1993 rende infatti concreto il problema della destinazione delle risorse liberate.

La FABI-BI ha formulato una proposta precisa, la cui ratio segue un principio condivisibile: mantenere le risorse originate nel perimetro della previdenza, e dunque i rilasci, all’interno dello stesso perimetro di previdenza (e welfare) del personale, evitando che risorse utili all’equilibrio della lump sum, confluiscano negli utili della Banca.

Il successivo documento comune delle otto sigle ha indicato i minori accantonamenti al TQP, ovvero dei rilasci, insieme ai risparmi derivanti dal massimale contributivo INPS, tra le possibili fonti strutturali e stabili.

Il massimale contributivo INPS

Per il personale soggetto al massimale contributivo, la Banca non versa contributi previdenziali sulla parte di retribuzione che supera il limite fissato annualmente.

È stato chiesto all’Amministrazione di quantificare:

  • i risparmi contributivi attualmente conseguiti;
  • la loro evoluzione stimata nei prossimi dieci anni;
  • la quota che potrebbe essere destinata stabilmente alla lump sum.

Il massimale contributivo genera un risparmio crescente con l’aumento del personale interessato e delle retribuzioni superiori alla soglia. La quantificazione è quindi necessaria per capire se possa rappresentare una fonte strutturale di finanziamento.

Prestiti o anticipazioni collegati alla lump sum

È stata avanzata la possibilità di consentire al personale assunto dal 28 aprile 1993 di ottenere prestiti o anticipazioni collegati alla lump sum maturata.

Attualmente, chi ha bisogno di liquidità può utilizzare, nei casi previsti, le anticipazioni del Fondo pensione complementare. Questa scelta può comportare:

  • una tassazione meno favorevole, a seconda della causale;
  • la riduzione del capitale investito;
  • la perdita dei rendimenti futuri sulla somma prelevata;
  • un minore montante disponibile al pensionamento.

Un prestito o un’anticipazione collegati alla lump sum potrebbero evitare di intaccare direttamente la posizione previdenziale individuale.

Restano però da approfondire la natura giuridica dell’operazione, il trattamento fiscale e l’eventuale qualificazione dell’agevolazione come fringe benefit.

Cessazioni senza diritto immediato alla pensione

Il requisito dei trent’anni può creare problemi a chi cessa dal servizio senza avere ancora maturato il diritto alla pensione nell’AGO.

Il tema riguarda, per esempio, eventuali scivoli o altri strumenti di accompagnamento all’uscita. In queste situazioni la persona potrebbe non possedere né i trent’anni di partecipazione al Fondo né il diritto alla pensione richiesto in alternativa.

La trattativa dovrà quindi individuare una disciplina che eviti la perdita integrale della prestazione e che coordini la lump sum con i nuovi strumenti di flessibilità in uscita, compresa la RITA.

Una rivendicazione che parte da lontano

La richiesta di aumentare il valore della lump sum non nasce nel 2026.

Nella dichiarazione a verbale allegata all’accordo del 3 dicembre 2020, i sindacati firmatari definirono la lump sum un primo passo verso l’equità intergenerazionale e dichiararono di voler proseguire il negoziato su due obiettivi:

  • incrementare il coefficiente, allora indicato come coefficiente di trasformazione, per garantire trattamenti almeno pari a quelli previsti dall’articolo 20 del Regolamento per il trattamento di quiescenza all’atto della cessazione;
  • ridefinire il finanziamento attraverso interventi a completo carico della Banca, così da garantire equità, sostenibilità e certezza economica e finanziaria nel lungo periodo.

Si tratta di una dichiarazione delle organizzazioni sindacali firmatarie allegata all’accordo, non di un impegno assunto dalla Banca.

Il punto politico resta però rilevante: già nel 2020 era stato individuato un parametro preciso, rappresentato dal trattamento spettante al personale assunto prima del 28 aprile 1993 ai sensi dell’articolo 20 R.T.Q.

La richiesta unitaria formulata nel 2026 di almeno raddoppiare la lump sum si colloca quindi all’interno di un percorso rivendicativo avviato da anni.

Le richieste comuni delle otto sigle

Le otto organizzazioni sindacali hanno presentato alla Banca un documento unitario su lump sum, RITA e previdenza complementare.

Almeno raddoppiare l’importo

Il documento chiede che, in questa fase, il valore della lump sum sia almeno raddoppiato.

La richiesta può essere realizzata attraverso l’aumento del coefficiente di equilibrio, oggi pari a 0,03, e attraverso una revisione complessiva dei criteri di accesso.

Garantire sempre il pagamento

La Banca dovrebbe assicurare in ogni caso la disponibilità finanziaria necessaria a corrispondere la prestazione.

Il diritto non dovrebbe dipendere dalla capienza contingente dell’accantonamento o dall’andamento annuale dell’efficienza e dei mercati finanziari.

Trovare fonti stabili

Tra le possibili fonti indicate nel documento figurano:

  • i risparmi derivanti dal massimale contributivo INPS;
  • i minori accantonamenti al Fondo TQP;
  • ulteriori risorse negoziate con la Banca.

Migliorare il trattamento fiscale

La lump sum è attualmente sottoposta a tassazione separata, più onerosa rispetto alle aliquote agevolate applicabili alla previdenza complementare.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di verificare la possibilità di conferire volontariamente, in tutto o in parte, la lump sum alla previdenza complementare, così da valutare un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello attualmente applicato alla prestazione.

Aprire un’ultima finestra di adesione

È stata chiesta una nuova e definitiva possibilità di iscrizione al Fondo pensione complementare per il personale ancora non aderente.

La richiesta prevede che, ai fini del calcolo della lump sum, venga riconosciuta l’anzianità maturata dalla data di assunzione.

L’ultimo dato disponibile, riferito al 31 dicembre 2024, indicava 108 persone non iscritte al Fondo.

Il documento unitario definisce questa possibilità come una “apertura finale”.

A che punto siamo

Il 14 luglio 2026 si è svolto il primo incontro negoziale richiesto unitariamente dalle otto sigle sindacali su lump sum, RITA e previdenza complementare.

Le organizzazioni sindacali hanno presentato il documento comune e hanno chiesto che i diversi temi vengano affrontati congiuntamente, senza frammentare la trattativa.

La Banca ha preso atto delle richieste e, per la lump sum, ha indicato tre obiettivi da affrontare in successione:

  1. stabilizzare l’accantonamento, che potrebbe esaurirsi nel medio periodo;
  2. definire nuove fonti e nuove modalità di alimentazione, anche partendo dalle proposte sindacali;
  3. aggiornare il coefficiente di trasformazione.

La Delegazione aziendale ha dichiarato la volontà di raggiungere un accordo capace di garantire le prestazioni, anche in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

La trattativa è quindi formalmente iniziata, ma i contenuti economici e normativi devono ancora essere definiti.

Restano aperti:

  • l’entità del nuovo coefficiente;
  • le risorse aggiuntive che la Banca è disposta a mettere a disposizione;
  • la garanzia del pagamento in caso di insufficienza dell’accantonamento;
  • la revisione dei requisiti;
  • il trattamento delle cessazioni senza pensionamento immediato;
  • l’utilizzo dei risparmi sul massimale contributivo;
  • la destinazione dei minori accantonamenti e dei rilasci del TQP;
  • il possibile conferimento della prestazione alla previdenza complementare;
  • una nuova finestra di adesione al Fondo.

Il problema è stato riconosciuto anche dalla Banca. Il passaggio decisivo sarà trasformare quel riconoscimento in impegni economici, regole scritte e garanzie esigibili.

Dopo anni in cui l’aumento del coefficiente e la revisione del finanziamento sono rimasti obiettivi dichiarati, la trattativa del 2026 dovrà misurarsi su risultati concreti.

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