La contrattazione di secondo livello è stata introdotta nel sistema della Banca d’Italia con l’accordo del 13 luglio 2010, approvato dal Consiglio Superiore il 20 luglio 2010, con l’obiettivo di legare una parte del trattamento economico al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia.
Si tratta però di un modello costruito per le imprese private, dove la contrattazione aziendale integra i contratti collettivi nazionali e la produttività può essere misurata in base a beni o servizi offerti al mercato.
In Banca d’Italia, invece, non esiste un CCNL di riferimento, la trattativa avviene direttamente con il datore di lavoro, e soprattutto l’Istituto non è un’impresa di produzione: è un ente di diritto pubblico, che esercita funzioni di regolazione, controllo e vigilanza nell’interesse collettivo.
Applicare a un’istituzione di questa natura parametri pensati per valutare l’efficienza di un’azienda privata è concettualmente errato e metodologicamente fuorviante.
Concetti come “qualità” o “efficacia”, già di per sé astratti e soggettivi anche nel settore produttivo, diventano qui impossibili da tradurre in indicatori oggettivi.
La Banca non vende prodotti né servizi commerciali, ma garantisce stabilità, tutela e fiducia: beni pubblici per eccellenza, la cui “misurazione” non può essere ricondotta a formule numeriche o a rapporti di efficienza.
Per questo la FABI-BI ritiene che la forzata introduzione della contrattazione di secondo livello, così come concepita nel 2010, perda significato nel contesto della Banca d’Italia, dove è stata surrettiziamente tradotta nella logica dell’“efficienza aziendale”.
Un meccanismo che va profondamente ripensato, per restituirgli coerenza con la missione pubblica, la natura istituzionale e il ruolo costituzionale della Banca d’Italia, nonché con gli accordi contrattuali che distinguono e disciplinano la contrattazione economica.