Voci retributive che si spengono nel silenzio: il caso del Premio di laurea

Il Premio di laurea è una voce ricorrente (pagata ogni anno, tipicamente a marzo). Nasce come un riconoscimento stabile della formazione universitaria (Regolamento 1° marzo 1983), pensato per valorizzare titolo, qualifica e studio anche conseguito in servizio.

Se resta fermo nel tempo (oggi è pari a € 279,71 lordi annui), l’inflazione lo svuota: formalmente esiste, nella pratica smette di premiare e ogni anno quel premio vale meno, anche se sulla carta “esiste ancora”.

Questa dinamica è una scelta, anche quando non viene dichiarata, e ha un nome semplice: cancellazione silenziosa. Non lo elimini, non lo aggiorni, lo lasci lì e ci pensa l’inflazione a svuotarlo.

Oggetto:

Premio di laurea

Data di riferimento:

10 Febbraio 2026

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A cosa serviva davvero (Regolamento 1° marzo 1983)

Non nasce come un “bonus una tantum”, ma come riconoscimento economico stabile del valore della formazione universitaria, in particolare per il personale della carriera operativa.

La funzione originaria era tripla:

  • Riconoscere il possesso del titolo di studio superiore: il premio spetta ai dipendenti che possiedono uno dei diplomi di laurea previsti dal Regolamento del Personale (1° marzo 1983) ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico (e, secondo la norma, anche eventuali lauree richieste da specifici bandi “storici” per l’accesso a quei gradi). Il riferimento al Coadiutore serve quindi a identificare quali lauree danno diritto al premio, non a limitare automaticamente la platea ai soli Coadiutori.

  • Valorizzare la qualifica professionale: in origine serviva a differenziare economicamente il personale in possesso di quei titoli (che costituivano requisito di accesso ai gradi superiori della carriera operativa) rispetto a profili per cui era sufficiente il diploma.

  • Incentivare lo studio anche durante il servizio: è riconosciuto anche a chi consegue la laurea mentre è già in servizio, con attribuzione proporzionale nell’anno di conseguimento.

In sintesi: era un modo per dire che la formazione conta e che competenze e percorso di studio hanno un valore economico riconosciuto. Se la cifra resta ferma per decenni, quel riconoscimento si svuota e diventa simbolico.

Chi ne ha diritto (e perché la norma dice “tutti i dipendenti”)

La norma è più ampia di quanto si pensi: l’articolo 136 del Regolamento del personale parla di “tutti i dipendenti” (dell’area operativa) in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal Regolamento del Personale ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico.

Il riferimento al grado di Coadiutore non serve a limitare la platea: serve a identificare quali lauree danno diritto al premio (cioè quelle richieste per l’accesso al concorso da Coadiutore), non “chi” lo può prendere.

Esperti/Area Manageriale: non lo percepiscono più (nelle norme transitorie del 2016 risulta regolato il pagamento pro-quota per l’uscita dal perimetro della carriera operativa).

Condizione essenziale: non basta una laurea qualsiasi

Nei documenti disponibili non emerge un elenco puntuale (tipo “Economia”, “Giurisprudenza”, ecc.). Emerge invece un criterio giuridico:

Il premio spetta a chi possiede uno dei titoli di laurea “previsti dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° marzo 1983” ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore/Coadiutore tecnico, oppure previsti da successivi bandi (basati su norme previgenti) per l’assunzione in quei gradi.

Quindi il diritto non dipende dal “settore” in cui lavori, ma dal possesso di un titolo che, secondo le regole storiche o i bandi, era abilitante per quel concorso.

Conseguenza: senza un chiarimento ufficiale, la regola è poco trasparente

Detta così, la norma produce incertezza su tre punti pratici:

  1. Equipollenze/equiparazioni: come si agganciano le lauree del nuovo ordinamento (LM/LS) ai vecchi titoli?

  2. Lauree triennali: rientrano o no? In che casi?

  3. Bandi “successivi”: quali bandi esattamente, e con quali titoli?

Se manca un riferimento ufficiale (lista o criterio operativo), la persona resta con un dubbio: “la mia laurea rientra o no?” e rischia di dipendere da interpretazioni informali.

In sintesi Il premio è legato al titolo posseduto, non al grado; ma il titolo riconosciuto è ancora quello “fotografato” dalle lauree previste per l’accesso al Coadiutore negli anni in cui la regola è stata scritta.

Quanto varrebbe oggi se fosse stato rivalutato dal 2001

Se dal 2001 a oggi l’importo fosse stato rivalutato con un indice standard del costo della vita (stima su FOI), il Premio di laurea oggi sarebbe nell’ordine di € 416,66 lordi annui (invece di € 279,71).

Questo numero serve a chiarire una cosa semplice: nel 2001 quelle 541.600 lire erano “qualcosa”.

Oggi € 279,71 sono molto meno, perché nel frattempo i prezzi sono saliti e l’importo è rimasto fermo.

Stesso diritto, valore reale diverso
  • Chi lo prendeva ieri riceveva un riconoscimento con un valore reale più alto.

  • Chi lo prende oggi riceve la stessa cifra nominale, ma con un valore reale più basso.

  • Chi lo prenderà domani rischia di ricevere ancora meno, se l’importo continua a restare fermo.

A parità di regola e di diritto, il risultato dipende dall’anno di assunzione. Questo è il cuore del problema: una disuguaglianza prodotta dal tempo, non da merito, non da bisogni, non da scelte trasparenti.

E c’è un aggravante: oggi si entra con più requisiti e più costi e minori margini di recupero nel tempo

L’erosione del Premio di laurea colpisce proprio chi oggi, mediamente, vive un contesto più difficile:

  1. Qualifiche mediamente più alte
    Oggi titoli e competenze sono più diffusi e spesso più necessari e spesso più costosi. Un riconoscimento economico della formazione, se ha un senso, semmai ne ha di più, non di meno.

  2. Costo della vita più alto
    Affitti, servizi, spese essenziali: € 279,71 oggi “pesano” molto meno che vent’anni fa.

  3. Ingressi più deboli e profili penalizzati
    Quando si parte da retribuzioni più contenute (esempio: operaio di terza junior), lasciare “deperire” le voci accessorie è un modo concreto di peggiorare la condizione di chi è già più esposto/a.

  4. Carriere lente e poco trasparenti
    Se le progressioni sono lente e i criteri non sempre leggibili, il sistema dovrebbe compensare con strumenti chiari e aggiornati. Lasciare morire le voci fisse fa l’opposto: aggiunge frustrazione e sfiducia.

Conclusione netta: chi entra oggi spesso ha più requisiti, affronta più costi, e ha prospettive più incerte—ma riceve un premio che vale meno.

Il contributo sanitario pensionati è già nella stessa trappola (e per i futuri pensionati sarà una “non-scelta”)

Lo stesso meccanismo — importo fisso, nessun adeguamento automatico — colpisce già oggi il Contributo spese sanitarie per il personale in pensione: scaglioni e valori fermi nel tempo significano che, mentre i costi aumentano, il contributo vale sempre meno.

La differenza è che per i pensionati di oggi l’erosione è un danno crescente; per i futuri pensionati rischia di diventare una vera e propria non-scelta: formalmente il contributo esiste, ma se continua a svalutarsi potrebbe non essere più una leva reale per sostenere le spese sanitarie o per decidere in modo libero tra opzioni alternative. In pratica: non è “domani forse”, è oggi già, e domani peggio, soprattutto per chi andrà in quiescenza più avanti.

Personale in servizio e pensionati sono dalla stessa parte: chiedere regole chiare e sostenibili, con responsabilità esplicita di chi decide.

Tre categorie di voci retributive: automatiche, negoziate, ferme

Per evitare confusione, distinguiamo tre categorie.

Voci agganciate allo stipendio (si adeguano in automatico)

Sono voci calcolate in percentuale dello stipendio annuo lordo (o di sue frazioni). Se lo stipendio si aggiorna, queste voci seguono automaticamente.

Qui rientrano, per esempio, turno, sfalsamento e reperibilità, espressi in tabella come percentuali di 1/360 dello stipendio annuo lordo.
Messaggio chiave: non sono il cuore del problema, perché non restano ferme.

Voci non agganciate, ma “manutenute” dalla trattativa (si adeguano se qualcuno le aggiorna)

Sono indennità e compensi in cifra fissa (euro). Non seguono automaticamente lo stipendio, ma spesso vengono aggiornati negli accordi che adeguano tabelle e compensi fissi.

Messaggio chiave: qui la protezione dipende dalla manutenzione negoziale (e dalla trasparenza di cosa rientra nel perimetro).

Voci non agganciate e “dimenticate” (o dichiarate non rivalutabili): quelle che si spengono

Sono importi in cifra fissa che non hanno aggancio allo stipendio, e non vengono più aggiornati (per inerzia o perché restano fuori dal perimetro degli adeguamenti), oppure sono definiti non rivalutabili.

  • Premio di laurea (storicamente fermo).

  • Assegni ad personam esplicitamente non rivalutabili (quando previsto dalle regole).

  • Compensi o indennità che in accordi specifici risultano “non rivalutabili” (quando previsto testualmente).

  • Massimali welfare e tetti di rimborso fissi che, se non rivisti, perdono progressivamente capacità di copertura (es. contributi legati a servizi il cui costo cresce).

Nota: qui non stiamo dicendo che “tutto è congelato”. Stiamo dicendo: queste sono le aree dove, se manca una regola, l’inflazione decide al posto della Banca.

Soluzioni: poche regole, verificabili

Criteri generali per tutte le voci a cifra fissa

In Banca d’Italia ogni voce in cifra fissa dovrebbe avere una regola di manutenzione chiara. Le opzioni realistiche sono poche e verificabili:

  • Indicizzazione automatica (FOI/IPCA) per le voci che devono mantenere una funzione reale nel tempo (formazione, sanità, massimali welfare).

  • Revisione periodica obbligatoria (es. ogni 2 anni) con aggiornamento di importi e massimali, se non si vuole o non si può indicizzare automaticamente.

  • Parametrizzazione: dove possibile, trasformare gli importi fissi in quote/parametri legati a una base (così l’importo non “invecchia” e non viene lasciato all’inflazione).

Se invece una voce non la si vuole più, va detto apertamente e le risorse vanno riallocate. Il punto è evitare il metodo peggiore: lasciarla spegnere nel silenzio.

Proposte per il Premio di laurea
Aggiornare il valore del premio

Il Premio di laurea deve essere un riconoscimento reale: il suo importo va riallineato.

Oggi, dopo decenni di immobilità, è diventato una cifra ridicola e imbarazzante: da riconoscimento della formazione è diventato una beffa.

Estendere il premio a qualsiasi laurea (non solo quelle “del 1983”)

Qui c’è un punto di equità e di senso. Oggi il premio riconosce solo alcune lauree storicamente previste per l’accesso al Coadiutore. Ma:

  • lo studio e la formazione hanno valore indipendentemente dall’elenco originario;

  • il lavoro cambia e cambiano le competenze utili;

  • riconoscere percorsi diversi significa anche valorizzare la diversità dei profili, delle competenze e delle esperienze.

Proposta operativa: prevedere il premio (o un premio distinto) per qualsiasi titolo di laurea, con criteri chiari (es. triennale/magistrale; conseguita prima o durante il servizio; eventuale proporzione nel primo anno).

Rendere il riconoscimento coerente e non “a lista chiusa”

La regola attuale è, di fatto, una “lista chiusa” legata a un’epoca. Se si vuole premiare davvero formazione e aggiornamento, il riconoscimento deve essere:

  • inclusivo (non limitato a poche classi di laurea storiche);

  • manutenuto nel tempo (indicizzato o rivisto periodicamente);

  • trasparente (criteri semplici, verificabili, uguali per tutte e tutti).

Nel frattempo: chiarimenti subito, senza aspettare la riforma

Le proposte servono a cambiare la regola per il futuro. Ma c’è anche un problema di oggi: l’attuale disciplina è ancorata a rinvii storici (Regolamento 1983 e vecchi bandi) e, nelle fonti disponibili, non esiste un elenco semplice e univoco dei titoli abilitanti.

Per evitare interpretazioni variabili e trattamenti disomogenei, abbiamo chiesto all’Amministrazione un chiarimento ufficiale su:

  • titoli ammessi ed eventuale elenco operativo;

  • criteri di equipollenza/equiparazione (vecchio ordinamento, magistrali/specialistiche);

  • trattamento delle lauree triennali.

In altre parole: la riforma è l’obiettivo, ma la trasparenza sull’applicazione della norma vigente è un dovere immediato. E vale per tutte e tutti, senza contrapposizioni tra generazioni: personale in servizio e pensionati dalla stessa parte, con regole chiare e responsabilità esplicite di chi decide.

La FABI-BI c'è

Questa ricognizione potrebbe non essere completa. Se conosci altri compensi, indennità, premi o massimali rimasti fermi (o privi di un adeguamento automatico), segnalaceli: potremmo averne dimenticati.

E dicci anche cosa ne pensi: quali voci vanno indicizzate, quali riviste periodicamente, quali ripensate da zero.

Scrivi a FABI-BI: l’obiettivo è trasformare segnalazioni ed esperienze in una proposta chiara e verificabile.

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5 risposte

  1. Buongiorno,
    mi ha colpito la parte riguardo al premio di laurea perchè non sapevo che originariamente spettasse a tutti i dipendenti laureati e, in particolare a coloro che prendevano la laurea mentre erano in servizio come forma di incentivazione alla formazione. Il mio caso è proprio quest’ultimo: ho preso laurea sia triennale che magistrale mentre ero già in servizio e le ho registrate su siparium ma, nonostante ciò, non percepisco nulla perchè non sono lauree facenti parte dell’elenco. Ho sperato che si facesse un aggiornamento, proprio in virtù del fatto che, dopo la mia laura magistrale è stato fatto un concorso in cui uno dei titoli di laurea richiesti era proprio il mio, ma le mie speranze sono state ovviamente deluse. Parlano tanto di formazione proponendo troppo spesso corsi inutili o fini a sé stessi, però ben due lauree non vengono considerate come formazione. Aggiungo che nel mio caso nonostante la regolare registrazione su siparum, se si va cercare il mio profilo sulla intranet i miei due titoli non compaiono; ho segnalato la cosa quando ancora c’era GAIA e mi è stato risposto che siccome lo stavano smobilitando li avrei visti nel mio profilo aggiornato sulla intranet, ma così mai non è successo.
    Grazie

    1. Grazie, il tuo caso è esattamente uno dei punti critici che vogliamo far emergere.

      Oggi il premio non riconosce “la formazione” in generale: è legato a una lista di lauree storiche (e a rinvii a bandi del passato). Per questo anche due lauree prese in servizio possono restare fuori, persino se in concorsi successivi quel titolo è stato richiesto: è una regola “a lista chiusa” che non sta più in piedi.

      Sul tema Siparium/intranet: se i titoli risultano registrati ma non compaiono nel profilo, è un’anomalia da sistemare a prescindere dal premio. Se ci scrivi in privato con i dettagli (anche solo uno screenshot), la segnaliamo in modo circostanziato.

      Nel frattempo, è anche per casi come il tuo che proponiamo di estendere il riconoscimento a qualsiasi laurea e chiediamo all’Amministrazione chiarimenti ufficiali su titoli ammessi, equipollenze e triennali.

  2. Mi fa piacere che qualcuno parli finalmente di questo benedetto “premio di laurea” che, oramai, è diventato davvero ridicolo. E’ chiaro che alla banca non interessa più, probabilmente perché negli anni 80 ne erogava pochi mentre adesso, con l’innalzamento vertiginoso del livello d’istruzione in ingresso, dovrebbe darlo quasi a tutti. Ma, come giustamente scrivete, è sempre cosa buona e giusta il riconoscimento economico della formazione. Ma va rivalutato; se non agganciato ad un’altra componente economica, almeno prevedere la rivalutazione in sede di rinnovo contrattuale. E mettere un po’ di ordine tra vecchio e nuovo ordinamento (io sarei per darlo ai possessori di tutte le lauree).

  3. Dato che il premio va riconosciuto a prescindere dal campo del sapere specifico (riconoscimento trasversale delle competenze), si potrebbe intanto formulare facendo riferimento a chi possiede (o consegue) un titolo di studio ISCED 2011 di livello almeno 6, laurea triennale, oppure di livello 7, laurea magistrale o quadriennale di vecchio ordinamento, senza dettagliare il campo specifico.
    La classificazione ISCED è quella internazionale definita dall’UNESCO: nessun cavillo, nessun dubbio, nessuna interpretazione, nessuna equipollenza su cui fare alta
    giurisprudenza.

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