Non nasce come un “bonus una tantum”, ma come riconoscimento economico stabile del valore della formazione universitaria, in particolare per il personale della carriera operativa.
La funzione originaria era tripla:
-
Riconoscere il possesso del titolo di studio superiore: il premio spetta ai dipendenti che possiedono uno dei diplomi di laurea previsti dal Regolamento del Personale (1° marzo 1983) ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico (e, secondo la norma, anche eventuali lauree richieste da specifici bandi “storici” per l’accesso a quei gradi). Il riferimento al Coadiutore serve quindi a identificare quali lauree danno diritto al premio, non a limitare automaticamente la platea ai soli Coadiutori.
-
Valorizzare la qualifica professionale: in origine serviva a differenziare economicamente il personale in possesso di quei titoli (che costituivano requisito di accesso ai gradi superiori della carriera operativa) rispetto a profili per cui era sufficiente il diploma.
-
Incentivare lo studio anche durante il servizio: è riconosciuto anche a chi consegue la laurea mentre è già in servizio, con attribuzione proporzionale nell’anno di conseguimento.
In sintesi: era un modo per dire che la formazione conta e che competenze e percorso di studio hanno un valore economico riconosciuto. Se la cifra resta ferma per decenni, quel riconoscimento si svuota e diventa simbolico.
Chi ne ha diritto (e perché la norma dice “tutti i dipendenti”)
La norma è più ampia di quanto si pensi: l’articolo 136 del Regolamento del personale parla di “tutti i dipendenti” (dell’area operativa) in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal Regolamento del Personale ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico.
Il riferimento al grado di Coadiutore non serve a limitare la platea: serve a identificare quali lauree danno diritto al premio (cioè quelle richieste per l’accesso al concorso da Coadiutore), non “chi” lo può prendere.
Esperti/Area Manageriale: non lo percepiscono più (nelle norme transitorie del 2016 risulta regolato il pagamento pro-quota per l’uscita dal perimetro della carriera operativa).
Condizione essenziale: non basta una laurea qualsiasi
Nei documenti disponibili non emerge un elenco puntuale (tipo “Economia”, “Giurisprudenza”, ecc.). Emerge invece un criterio giuridico:
Il premio spetta a chi possiede uno dei titoli di laurea “previsti dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° marzo 1983” ai fini dell’assunzione nel grado di Coadiutore/Coadiutore tecnico, oppure previsti da successivi bandi (basati su norme previgenti) per l’assunzione in quei gradi.
Quindi il diritto non dipende dal “settore” in cui lavori, ma dal possesso di un titolo che, secondo le regole storiche o i bandi, era abilitante per quel concorso.
Conseguenza: senza un chiarimento ufficiale, la regola è poco trasparente
Detta così, la norma produce incertezza su tre punti pratici:
-
Equipollenze/equiparazioni: come si agganciano le lauree del nuovo ordinamento (LM/LS) ai vecchi titoli?
-
Lauree triennali: rientrano o no? In che casi?
-
Bandi “successivi”: quali bandi esattamente, e con quali titoli?
Se manca un riferimento ufficiale (lista o criterio operativo), la persona resta con un dubbio: “la mia laurea rientra o no?” e rischia di dipendere da interpretazioni informali.
In sintesi Il premio è legato al titolo posseduto, non al grado; ma il titolo riconosciuto è ancora quello “fotografato” dalle lauree previste per l’accesso al Coadiutore negli anni in cui la regola è stata scritta.
5 risposte
Buongiorno,
mi ha colpito la parte riguardo al premio di laurea perchè non sapevo che originariamente spettasse a tutti i dipendenti laureati e, in particolare a coloro che prendevano la laurea mentre erano in servizio come forma di incentivazione alla formazione. Il mio caso è proprio quest’ultimo: ho preso laurea sia triennale che magistrale mentre ero già in servizio e le ho registrate su siparium ma, nonostante ciò, non percepisco nulla perchè non sono lauree facenti parte dell’elenco. Ho sperato che si facesse un aggiornamento, proprio in virtù del fatto che, dopo la mia laura magistrale è stato fatto un concorso in cui uno dei titoli di laurea richiesti era proprio il mio, ma le mie speranze sono state ovviamente deluse. Parlano tanto di formazione proponendo troppo spesso corsi inutili o fini a sé stessi, però ben due lauree non vengono considerate come formazione. Aggiungo che nel mio caso nonostante la regolare registrazione su siparum, se si va cercare il mio profilo sulla intranet i miei due titoli non compaiono; ho segnalato la cosa quando ancora c’era GAIA e mi è stato risposto che siccome lo stavano smobilitando li avrei visti nel mio profilo aggiornato sulla intranet, ma così mai non è successo.
Grazie
Grazie, il tuo caso è esattamente uno dei punti critici che vogliamo far emergere.
Oggi il premio non riconosce “la formazione” in generale: è legato a una lista di lauree storiche (e a rinvii a bandi del passato). Per questo anche due lauree prese in servizio possono restare fuori, persino se in concorsi successivi quel titolo è stato richiesto: è una regola “a lista chiusa” che non sta più in piedi.
Sul tema Siparium/intranet: se i titoli risultano registrati ma non compaiono nel profilo, è un’anomalia da sistemare a prescindere dal premio. Se ci scrivi in privato con i dettagli (anche solo uno screenshot), la segnaliamo in modo circostanziato.
Nel frattempo, è anche per casi come il tuo che proponiamo di estendere il riconoscimento a qualsiasi laurea e chiediamo all’Amministrazione chiarimenti ufficiali su titoli ammessi, equipollenze e triennali.
Mi fa piacere che qualcuno parli finalmente di questo benedetto “premio di laurea” che, oramai, è diventato davvero ridicolo. E’ chiaro che alla banca non interessa più, probabilmente perché negli anni 80 ne erogava pochi mentre adesso, con l’innalzamento vertiginoso del livello d’istruzione in ingresso, dovrebbe darlo quasi a tutti. Ma, come giustamente scrivete, è sempre cosa buona e giusta il riconoscimento economico della formazione. Ma va rivalutato; se non agganciato ad un’altra componente economica, almeno prevedere la rivalutazione in sede di rinnovo contrattuale. E mettere un po’ di ordine tra vecchio e nuovo ordinamento (io sarei per darlo ai possessori di tutte le lauree).
Dato che il premio va riconosciuto a prescindere dal campo del sapere specifico (riconoscimento trasversale delle competenze), si potrebbe intanto formulare facendo riferimento a chi possiede (o consegue) un titolo di studio ISCED 2011 di livello almeno 6, laurea triennale, oppure di livello 7, laurea magistrale o quadriennale di vecchio ordinamento, senza dettagliare il campo specifico.
La classificazione ISCED è quella internazionale definita dall’UNESCO: nessun cavillo, nessun dubbio, nessuna interpretazione, nessuna equipollenza su cui fare alta
giurisprudenza.
Grazie mille per l’utile suggerimento.