Dalla Direttiva UE 2023/970 ai nodi irrisolti degli avanzamenti

Il divario retributivo non è un’opinione: è un dato strutturale.
E non si elimina con dichiarazioni di principio, ma con regole, dati e responsabilità.

La Direttiva (UE) 2023/970 segna un passaggio netto: dalla retorica sulla parità alla misurazione obbligatoria delle disuguaglianze. E riguarda pienamente anche le grandi amministrazioni pubbliche, inclusa la Banca d’Italia.

Oggetto:

Direttiva UE 2023/970 e parità retributiva

Data di riferimento:

5 Febbraio 2026

Episodio:

1

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Il problema reale: il divario retributivo non è un’opinione

Nell’Unione Europea le donne guadagnano in media circa il 13% in meno degli uomini a parità di ora lavorata. In Italia, i differenziali retributivi e di carriera restano elevati e producono un effetto cumulativo che si riflette lungo tutto l’arco della vita lavorativa.

Il risultato è noto:

  • carriere più lente;

  • minore accesso ai ruoli decisionali;

  • un divario pensionistico che supera il 30% a livello europeo.

Non è una somma di scelte individuali. È un fenomeno strutturale, alimentato da:

  • segregazione verticale;

  • criteri di valutazione opachi;

  • percorsi di carriera diseguali.

Perché le norme attuali non bastano: il ruolo dei KPI

In Italia esistono già strumenti importanti, come la Certificazione di parità di genere introdotta dalla Legge 162/2021 e basata sulla UNI/PdR 125:2022.

Il punto, però, è uno solo: senza indicatori misurabili, la parità resta una dichiarazione.

La Prassi individua sei aree chiave (governance, processi HR, equità retributiva, carriere, conciliazione), ma il cuore del sistema sono i KPI:

  • differenziali retributivi;

  • tassi di avanzamento;

  • accesso ai ruoli decisionali.

Se non si misurano questi elementi, non si può parlare di equità.
Se non si pubblicano, non c’è trasparenza.
Se non si correggono, non c’è volontà politica.

La svolta europea: cosa cambia con la Direttiva (UE) 2023/970

La Direttiva 2023/970, da recepire entro il 7 giugno 2026, rafforza il principio di parità retributiva con strumenti vincolanti. Non si limita a “consigliare” buone pratiche: impone responsabilità giuridiche.

La Direttiva UE 2023/970 in breve

Trasparenza salariale prima dell’assunzione

Divieto di chiedere lo stipendio precedente

Diritto a conoscere il proprio salario e le medie per genere

Fine del segreto salariale

Onere della prova a carico del datore di lavoro

Obbligo di correggere i divari retributivi

Il punto decisivo: dove oggi si nasconde la discriminazione

Questo tema non è nuovo. Come FABI-BI lo analizziamo da tempo nella serie “Capire gli Avanzamenti”, che mette in luce opacità, discrezionalità e disparità nei percorsi di carriera.

La Direttiva UE 2023/970 offre oggi un quadro normativo che rafforza e rende esigibili molte delle criticità che abbiamo già denunciato.

Oggi la discriminazione retributiva non si manifesta più solo nello stipendio base, ma soprattutto nei percorsi di avanzamento.

Avanzamenti concessi in modo diseguale
Criteri di carriera poco trasparenti
Valutazioni discrezionali non verificabili
Competenze “certificate” a posteriori
Concentrazione delle donne nei livelli intermedi
Uomini sovra-rappresentati nei ruoli meglio retribuiti

La Direttiva interviene proprio qui.

L’articolo 4 stabilisce che la parità vale anche per il lavoro di pari valore, valutato su competenze, responsabilità, impegno e condizioni di lavoro.
Non contano le etichette formali. Conta ciò che si fa davvero.

Inoltre, i sistemi di classificazione e progressione devono essere:

  • trasparenti;

  • accessibili;

  • basati su criteri verificabili e neutrali rispetto al genere.

Un avanzamento non può più essere usato come schermo formale per giustificare una disuguaglianza sostanziale.

Obblighi concreti per le grandi organizzazioni

Per le organizzazioni con oltre 250 dipendenti, la Direttiva introduce obblighi stringenti di reporting.

Dal 2027 dovranno essere pubblicati dati sul divario retributivo di genere.

Quando scatta l’obbligo di intervenire

Se emerge una differenza retributiva di genere pari o superiore al 5%, non giustificata da criteri oggettivi e neutrali, l’organizzazione è obbligata ad avviare una valutazione congiunta delle retribuzioni con le rappresentanze dei lavoratori. Non è una facoltà. È un obbligo.

La Direttiva riguarda pienamente anche la Banca d’Italia e la domanda non è se adeguarsi, ma come e quando.

La vera svolta: l’inversione dell’onere della prova

La Direttiva UE 2023/970 introduce un cambiamento decisivo: l’inversione dell’onere della prova.

Quando una lavoratrice o un lavoratore fornisce elementi che fanno presumere una discriminazione retributiva, non è più la persona discriminata a dover dimostrare tutto.

È il datore di lavoro che deve provare che:

  • le differenze retributive derivano da criteri oggettivi;

  • quei criteri erano definiti prima delle decisioni;

  • erano noti, accessibili e applicati in modo coerente.

Questo vale anche – e soprattutto – per avanzamenti e promozioni.

Le giustificazioni costruite a posteriori non bastano più.
Le “competenze” riconosciute solo dopo una promozione, se non erano criteri ex ante, non reggono.

In assenza di criteri documentati e confrontabili, la discriminazione si presume.

Conclusione: la trasparenza come leva di equità

La Direttiva 2023/970 non chiede buone intenzioni. Chiede dati, criteri e responsabilità.

La parità retributiva non si gioca negli slogan, ma:

  • negli avanzamenti;

  • nei criteri di carriera;

  • nelle decisioni che distribuiscono potere e salario.

Come FABI-BI useremo tutti gli strumenti disponibili per portare questi meccanismi alla luce.
Perché senza trasparenza sulle carriere, il divario resta. Anche quando cambia nome.

Cosa chiediamo come FABI-BI
  • Trasparenza sui criteri di avanzamento
  • Dati retributivi disaggregati per genere
  • Tracciabilità delle decisioni di carriera
  • Verifica del lavoro di pari valore
  • Coinvolgimento sindacale strutturato

Aspettare oltre sarebbe un errore.
La trasparenza va costruita ora.

La trasparenza è una leva di equità, non un adempimento formale.

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