Capire il sindacato. Fare sindacato. VII episodio – Come si fa un accordo in Banca d’Italia? Tavoli, maggioranze e firme

Chi può partecipare a una trattativa? Perché i sindacati vengono convocati in tavoli diversi? Quante firme servono perché un accordo sia valido? Dietro una trattativa c’è una meccanica precisa. E il numero delle sigle conta molto meno del numero delle persone che rappresentano.

Oggetto:

Capire il sindacato. Fare sindacato.

Data di riferimento:

23 Settembre 2026

Episodio:

7

Notizia:

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La Banca presenta una proposta. I sindacati trattano. Qualcuno firma, qualcuno no.

Ma chi può partecipare alla trattativa? Chi viene convocato per primo? Quante firme servono? E soprattutto: quando un accordo può considerarsi validamente raggiunto?

Dopo aver visto che cosa si contratta e quale differenza esiste tra informativa, consultazione e contrattazione, arriviamo alla parte più tecnica delle relazioni sindacali.

Quella fatta di rappresentatività, schieramenti, tavoli, maggioranze e firme.

Può sembrare burocrazia sindacale. In realtà decide una cosa molto concreta: chi ha abbastanza peso per contribuire alla formazione di un accordo che modificherà le regole applicate al personale.

Prima domanda: tutti i sindacati possono partecipare a una trattativa?

Non necessariamente.

Le regole di contrattazione stabiliscono quali Organizzazioni Sindacali hanno titolo a partecipare al negoziato e prevedono meccanismi diversi nei diversi ambiti.

Per l’Area Operativa, in particolare, è prevista una soglia minima di rappresentatività: l’Organizzazione Sindacale deve rappresentare almeno il 5% del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali appartenenti all’Area Operativa.

La verifica viene effettuata secondo le regole previste per il periodo contrattuale di riferimento.

Per l’Area Manageriale il sistema segue invece le specifiche regole di convocazione basate sulla rappresentatività e sugli eventuali schieramenti costituiti.

IL 5%: MA IL 5% DI CHI?

È facile equivocare.

La soglia prevista per l’Area Operativa non è il 5% dell’intero personale della Banca e neppure il 5% di tutte le persone appartenenti all’Area.

Il riferimento è agli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito interessato.

Il sistema misura quindi la rappresentatività attraverso le adesioni sindacali.

Che cosa significa “rappresentatività”?

In questo contesto significa, in sostanza, quante persone iscritte rappresenta ciascuna Organizzazione Sindacale nell’ambito negoziale interessato.

Ed è un dato tutt’altro che simbolico.

La rappresentatività può incidere:

  • sull’accesso alla contrattazione, quando è prevista una soglia minima;
  • sull’ordine delle convocazioni;
  • sulla possibilità di formare schieramenti maggioritari;
  • soprattutto, sulla formazione della maggioranza necessaria per sottoscrivere un accordo valido.

Questo significa che l’iscrizione a un sindacato non serve soltanto a sostenerne l’attività.

Contribuisce anche al suo peso negoziale.

I sindacati trattano tutti insieme?

Non necessariamente.

Le regole prevedono una sequenza di convocazioni legata alla rappresentatività e agli schieramenti.

Gli incontri si svolgono prioritariamente con l’Organizzazione Sindacale o lo schieramento che rappresenta la maggioranza assoluta degli iscritti nell’ambito interessato.

Le altre Organizzazioni o gli altri schieramenti vengono poi convocati secondo le modalità previste, con la possibilità di chiedere incontri distinti.

Nasce da qui il sistema dei cosiddetti tavoli separati.

APPROFONDIMENTO – La liturgia dei tavoli separati

Chi non segue direttamente le trattative potrebbe immaginare una scena abbastanza semplice: la Banca presenta una proposta, tutti i sindacati ascoltano, ciascuno espone la propria posizione e si cerca una soluzione.

Le regole della Banca possono invece produrre una sequenza diversa: lo stesso argomento viene illustrato e discusso in incontri successivi con tavoli differenti.

Questo metodo ha conseguenze sui tempi, sulla circolazione delle informazioni e sulla stessa dinamica del negoziato.

Ne abbiamo parlato in modo specifico nell’articolo:

La liturgia dei tavoli separati: quando le relazioni sindacali restano ferme al secolo scorso.

Qui ci interessa soprattutto una cosa: essere convocati per primi non significa avere da soli il potere di stipulare l’accordo.

Che cos’è uno schieramento sindacale?

Più Organizzazioni Sindacali possono scegliere di presentarsi insieme nel negoziato formando uno schieramento.

In questo modo sigle diverse mantengono la propria identità, ma decidono di agire unitariamente in quella fase della contrattazione.

Ai fini della rappresentatività, ciò che interessa è il peso complessivamente espresso dalle Organizzazioni che compongono lo schieramento secondo le regole applicabili.

Uno schieramento può quindi raggiungere la maggioranza anche se nessuna delle singole Organizzazioni che lo compongono la possiede autonomamente.

IN PAROLE SEMPLICI – Una coalizione, non una fusione

Formare uno schieramento non significa creare un nuovo sindacato.

Le Organizzazioni restano distinte, ma scelgono di presentarsi insieme nella trattativa e di sommare il proprio peso negoziale secondo le regole previste.

Naturalmente questo richiede anche una condizione molto concreta: riuscire a concordare una posizione comune.

Come comincia concretamente una trattativa?

Non tutte le trattative nascono nello stesso modo.

Alcune riguardano il rinnovo periodico della disciplina economica o normativa. Altre possono nascere da una proposta dell’Amministrazione o da richieste sindacali relative a uno specifico istituto.

Una volta aperto il negoziato, però, il principio è lo stesso: il testo iniziale non dovrebbe essere necessariamente il testo finale.

Durante la trattativa le parti possono:

  • presentare proposte;
  • chiedere dati e chiarimenti;
  • contestare singoli punti;
  • presentare formulazioni alternative;
  • modificare le rispettive richieste;
  • accogliere alcune proposte della controparte;
  • cercare una mediazione;
  • verificare se sul risultato finale può formarsi una maggioranza sufficiente.

È questo il senso stesso della contrattazione.

Se il testo iniziale uscisse dal tavolo identico a come vi è entrato, si sarebbe probabilmente svolta una ratifica più che una trattativa.

Partecipare alla trattativa significa essere d’accordo?

No.

Sono almeno tre cose diverse:

  1. avere titolo a partecipare alla trattativa;
  2. partecipare al confronto e cercare di modificarne il risultato;
  3. decidere alla fine se sottoscrivere l’accordo.

Un sindacato può partecipare per mesi a un negoziato, ottenere anche alcune modifiche e concludere comunque che il risultato complessivo non sia sufficiente.

Può quindi decidere di non firmare.

Al contrario, può ritenere che il testo finale non corrisponda a tutte le proprie richieste iniziali ma rappresenti un compromesso complessivamente accettabile e sottoscriverlo.

Trattare non obbliga a firmare. Firmare significa invece assumersi la responsabilità politica e sindacale del risultato raggiunto.

Serve la firma di tutti i sindacati?

No.

Le regole della contrattazione non richiedono l’unanimità delle Organizzazioni Sindacali.

Un accordo può quindi essere validamente raggiunto anche se alcune sigle decidono di non sottoscriverlo.

Serve però una cosa diversa: la maggioranza prevista dalle regole.

Come si forma questa maggioranza?

È probabilmente uno degli aspetti meno conosciuti.

Non si conta semplicemente quante sigle firmano.

Ai fini della validità dell’accordo conta la rappresentatività delle Organizzazioni o degli schieramenti che lo sottoscrivono.

Le regole prevedono che l’accordo sia valido se sottoscritto da soggetti sindacali che rappresentano la maggioranza degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito negoziale di riferimento.

Questo significa che cinque sigle non prevalgono automaticamente su tre.

Bisogna sapere quante persone rappresentano.

ESEMPIO – Cinque firme possono pesare meno di due

Facciamo un esempio puramente aritmetico.

Immaginiamo che nell’ambito negoziale considerato vi siano complessivamente 4.000 persone iscritte alle Organizzazioni Sindacali.

Due sindacati che rappresentano complessivamente 2.100 iscritti superano la metà.

Altri cinque sindacati che, messi insieme, rappresentano 1.900 iscritti no.

Il primo gruppo dispone quindi della maggioranza richiesta, pur essendo formato da sole due sigle.

Il sistema non funziona secondo la regola “una sigla, un voto”. Conta il peso rappresentativo.

La maggioranza è quindi quella di tutto il personale?

No. Anche qui serve precisione.

La maggioranza prevista dalle regole non coincide necessariamente con la maggioranza di tutte le persone che lavorano in Banca, né con la maggioranza di tutte le persone appartenenti all’Area interessata.

Il riferimento è agli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito negoziale di riferimento.

È una caratteristica importante del sistema.

La legittimazione negoziale deriva quindi in larga misura dalle adesioni sindacali.

CURIOSITÀ – Una maggioranza costruita attraverso le iscrizioni

In molti luoghi di lavoro la rappresentatività sindacale è collegata anche ai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie.

Il sistema della Banca d’Italia ha una propria architettura e attribuisce un ruolo centrale alle adesioni alle Organizzazioni Sindacali.

Questo produce una conseguenza concreta.

Iscriversi non significa soltanto scegliere quale organizzazione sostenere o dalla quale farsi assistere.

Significa anche contribuire al peso che quell’organizzazione avrà nei rapporti negoziali.

Chi viene convocato per primo ha più potere?

Ha una posizione diversa nella sequenza del confronto, ma questo non equivale a un diritto esclusivo sulla conclusione dell’accordo.

Occorre infatti distinguere due momenti:

l’ordine con cui si svolgono gli incontri e la sottoscrizione finale dell’accordo.

Le regole prevedono, in coerenza con il principio di parità di trattamento, che la possibilità di sottoscrivere l’accordo venga offerta contestualmente alle Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato al negoziato.

Quindi essere al primo tavolo non significa poter chiudere la porta dietro di sé.

Alla fine ciascuna Organizzazione avente titolo deve poter decidere se sottoscrivere o meno il testo raggiunto.

ORDINE DEI TAVOLI E POTERE DI FIRMA SONO DUE COSE DIVERSE

Ordine dei tavoli: stabilisce la sequenza con cui si svolge il confronto.

Firma: stabilisce quali Organizzazioni decidono di assumere l’accordo.

Maggioranza: stabilisce se le Organizzazioni firmatarie rappresentano abbastanza iscritti perché l’accordo sia valido.

Mescolare questi tre livelli rende incomprensibile la contrattazione.

Cosa succede se un sindacato non firma?

Dipende dal peso complessivo delle Organizzazioni che hanno invece sottoscritto.

Se le firme raccolte raggiungono la maggioranza richiesta, il mancato assenso di una o più sigle non impedisce di per sé la conclusione dell’accordo.

Se invece quella maggioranza non viene raggiunta, non esistono le condizioni previste dalle regole per considerare raggiunto l’accordo.

Questo è il motivo per cui la rappresentatività assume un valore così concreto.

Una sigla può avere una posizione molto visibile, produrre molti comunicati o partecipare molto attivamente al negoziato.

Quando arriva il momento della firma, però, il peso negoziale viene misurato secondo le regole di rappresentatività.

Quindi una maggioranza può decidere qualsiasi cosa?

No.

La maggioranza è necessaria per la validità dell’accordo secondo le regole pattizie, ma non trasforma naturalmente le parti in soggetti liberi di disporre di qualsiasi materia.

Anche un accordo sindacale si inserisce in un ordinamento più ampio.

Devono essere rispettate le norme superiori applicabili, i diritti indisponibili e i vincoli derivanti dalla legge e dalle altre fonti sovraordinate.

È lo stesso principio che abbiamo incontrato parlando delle Intese: le regole sindacali organizzano la contrattazione, ma non sostituiscono l’intero ordinamento giuridico.

E una volta raccolte le firme, l’accordo entra immediatamente nel Regolamento?

Non ancora.

Qui torna la particolarità del rapporto di impiego della Banca d’Italia.

Il contenuto economico e normativo viene sostanzialmente definito attraverso il negoziato, ma mantiene una forma regolamentare.

L’accordo raggiunto segue quindi il percorso previsto all’interno dell’Istituto e viene sottoposto al Consiglio Superiore.

Una volta approvato, il suo contenuto viene recepito nella disciplina del personale.

UNA TRATTATIVA IN 30 SECONDI

  1. Si individua la materia da negoziare.
  2. Si verificano le Organizzazioni aventi titolo a partecipare.
  3. Si aprono i tavoli secondo le regole di rappresentatività.
  4. Si discutono proposte e possibili modifiche.
  5. Si arriva, se possibile, a un testo finale.
  6. Le Organizzazioni decidono se firmarlo.
  7. Si verifica se le firme rappresentano la maggioranza richiesta.
  8. L’accordo segue il percorso di approvazione previsto e viene recepito nella disciplina regolamentare.

E se non si raggiunge un accordo?

È una possibilità normale di qualsiasi vera contrattazione.

Se fosse obbligatorio arrivare sempre a un’intesa, non sarebbe realmente un negoziato.

Le parti possono rimanere distanti e il consenso necessario può non formarsi.

In quel caso la nuova disciplina proposta non può semplicemente essere considerata concordata.

Che cosa accada successivamente dipende dalla materia, dalla disciplina vigente, dalle regole applicabili e dalle ulteriori iniziative che Banca e Organizzazioni Sindacali decidano di assumere.

Il mancato accordo è quindi un possibile esito della contrattazione, non un’anomalia procedurale.

Perché allora si cerca spesso il consenso più ampio possibile?

Perché maggioranza necessaria e consenso sindacale ampio non sono la stessa cosa.

La prima stabilisce il minimo necessario perché l’accordo possa essere validamente concluso secondo le regole.

Il secondo riguarda la sua forza sostanziale.

Un accordo sostenuto da una maggioranza molto larga delle rappresentanze può avere una legittimazione sindacale diversa da un accordo che supera la soglia minima per pochissimo.

Dal punto di vista formale possono essere entrambi validi.

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, del consenso del personale e della capacità di applicare una riforma senza conflitti, però, non sono necessariamente equivalenti.

VALIDITÀ E CONSENSO NON SONO SINONIMI

Una cosa è chiedersi:

“Ci sono abbastanza firme perché l’accordo sia valido?”

Un’altra è chiedersi:

“Quanto è ampio il consenso che questo accordo raccoglie tra le rappresentanze del personale?”

Sono entrambe domande legittime, ma misurano cose diverse.

Come si valuta allora il comportamento di un sindacato in una trattativa?

Non soltanto chiedendo se abbia firmato oppure no.

E neppure limitandosi a confrontare l’accordo finale con la prima proposta presentata dalla Banca.

Per valutare seriamente il risultato di una trattativa bisogna tenere presenti almeno tre punti di confronto:

  1. la situazione esistente prima della trattativa;
  2. la proposta iniziale della Banca;
  3. il risultato finale raggiunto.

È una distinzione fondamentale, perché una trattativa può produrre un miglioramento significativo rispetto alla proposta iniziale dell’Amministrazione e, nello stesso tempo, concludersi con un risultato peggiore rispetto alla situazione dalla quale si partiva.

UN ESEMPIO – Da 10 a 5, poi a 7

Immaginiamo che oggi il personale possa utilizzare 10 giorni di lavoro delocalizzato in un determinato periodo.

La Banca propone di ridurli a 5.

Durante la trattativa il sindacato ottiene che il numero salga a 7.

Rispetto alla proposta iniziale della Banca il risultato è evidente: sono stati recuperati 2 giorni.

Ma rispetto alla situazione precedente il personale ne ha comunque persi 3.

Dire “abbiamo portato i giorni da 5 a 7” è quindi corretto.

Ma è altrettanto corretto ricordare che prima erano 10.

Le due informazioni descrivono aspetti diversi della stessa trattativa. Per valutarne davvero il risultato servono entrambe.

Perché il punto di partenza è così importante?

Perché la proposta iniziale della Banca non è necessariamente il termine più corretto rispetto al quale misurare il risultato complessivo.

È certamente il riferimento necessario per capire che cosa il negoziato sia riuscito a modificare.

Ma per capire che cosa abbia realmente guadagnato o perso il personale bisogna confrontare l’esito finale anche con la situazione precedente.

Nel nostro esempio:

  • situazione precedente: 10 giorni;
  • proposta della Banca: 5 giorni;
  • accordo finale: 7 giorni.

Rispetto alla proposta della Banca il sindacato ha ottenuto un miglioramento.

Rispetto alla condizione precedente, invece, il risultato resta un arretramento.

Entrambe le valutazioni possono essere vere contemporaneamente.

ATTENZIONE AL TERMINE DI CONFRONTO

Una proposta iniziale particolarmente penalizzante può spostare il punto rispetto al quale viene percepito il risultato della trattativa.

Se il confronto viene fatto soltanto tra la prima proposta dell’Amministrazione e l’accordo finale, un arretramento rispetto alla situazione precedente può apparire come una conquista.

Questo non significa che il miglioramento ottenuto durante il negoziato non abbia valore.

Significa che non basta, da solo, a descrivere il saldo complessivo per il personale.

Per questo lo status quo – ciò che esisteva prima dell’apertura della trattativa – deve rimanere sempre uno dei termini di confronto.

Un accordo peggiorativo rispetto alla situazione precedente è sempre un cattivo accordo?

No.

Anche qui serve evitare semplificazioni.

Possono esistere cambiamenti normativi, economici, organizzativi o altri vincoli che rendano molto difficile mantenere integralmente la disciplina precedente.

Può anche accadere che il risultato negoziale eviti conseguenze molto più pesanti di quelle inizialmente prospettate.

In questi casi ottenere 7 invece di 5 può rappresentare un risultato sindacale importante, anche se in precedenza i giorni erano 10.

Ma proprio per questo la comunicazione del risultato dovrebbe distinguere con chiarezza:

  • ciò che è stato recuperato rispetto alla proposta iniziale della Banca;
  • ciò che è stato mantenuto, guadagnato o perso rispetto alla situazione precedente;
  • le ragioni per cui non è stato possibile conservare integralmente la disciplina esistente.

È una distinzione che permette al personale di valutare il risultato senza né sminuire ciò che è stato ottenuto né rappresentare come un miglioramento assoluto ciò che rimane, nel saldo finale, una riduzione.

Quali elementi servono allora per valutare una trattativa?

Bisognerebbe conoscere almeno:

  • quale fosse la situazione prima dell’apertura del negoziato;
  • quale fosse la proposta iniziale della Banca;
  • quali richieste avesse presentato il sindacato;
  • quali parti siano state modificate durante il confronto;
  • quali richieste siano state accolte e quali respinte;
  • quali alternative fossero concretamente disponibili;
  • quali peggioramenti siano stati evitati;
  • quale sia il saldo finale rispetto alla situazione di partenza;
  • perché, alla fine, l’Organizzazione abbia scelto di firmare oppure di non firmare.

Una firma da sola racconta poco.

Anche un rifiuto, da solo, racconta poco.

E perfino dire “abbiamo migliorato la proposta della Banca” può descrivere soltanto una parte del risultato.

Per capire davvero l’esito di una trattativa bisogna guardare tutto il percorso: da dove si partiva, che cosa è stato proposto, che cosa è stato modificato e dove si è arrivati.

E qui tornano i tavoli separati

Ora possiamo capire meglio anche perché il metodo con cui si svolge il negoziato non è un dettaglio.

Se le Organizzazioni ricevono informazioni in momenti diversi, pongono domande senza ascoltare quelle degli altri e conoscono le risposte dell’Amministrazione attraverso comunicazioni successive, la costruzione di una posizione comune diventa più difficile.

La pluralità sindacale è un valore: organizzazioni diverse possono avere analisi e proposte differenti.

Ma pluralismo non significa necessariamente frammentazione del confronto.

Le differenze dovrebbero emergere soprattutto sul merito:

che cosa proponi, che cosa riesci a cambiare, a che cosa dici no, che cosa firmi e perché.

Non sull’ordine in cui arriva la convocazione.

UN PICCOLO PARADOSSO

Alla fine, per stabilire se esiste un accordo, bisogna comunque sommare la rappresentatività delle Organizzazioni che sono disponibili a firmare.

Eppure il confronto che dovrebbe costruire quel consenso può essere svolto attraverso una successione di tavoli separati.

Prima si divide il confronto, poi si devono sommare i numeri per verificare se esiste una maggioranza. La burocrazia sindacale ha anche i suoi momenti di ironia involontaria.

Perché conoscere queste regole è importante?

Perché rende più leggibile ciò che succede durante una trattativa.

Permette di capire perché un sindacato può partecipare e poi non firmare.

Permette di capire perché il numero delle sigle firmatarie, da solo, non dice se esista una maggioranza.

Permette di distinguere il peso reale di un’Organizzazione dalla sua visibilità.

E soprattutto permette al personale di valutare una trattativa sulla base di elementi più concreti.

La contrattazione non è soltanto il momento della firma.

È il percorso che parte da una situazione esistente, passa attraverso una proposta, attraversa un confronto e arriva, quando possibile, a un nuovo equilibrio.

Conoscere le regole del tavolo non dice chi abbia ragione. Ma permette di capire da dove si partiva, che cosa è stato davvero ottenuto e quale saldo lascia il negoziato alle persone rappresentate.

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