Capire il sindacato. Fare sindacato. I episodio

Capire come funziona il sindacato non è scontato. Spesso se ne parla per slogan, o solo nei momenti di conflitto, ma raramente si spiegano le basi: perché esiste, cosa fa davvero e quali diritti garantisce.

Con questa serie vogliamo partire da qui. Senza tecnicismi inutili, ma senza semplificazioni fuorvianti. L’obiettivo è uno: dare strumenti per capire. Perché senza consapevolezza, anche i diritti restano sulla carta.

 

Oggetto:

Capire il sindacato. Fare sindacato.

Data di riferimento:

20 Aprile 2026

Episodio:

1

Notizia:

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Cos'è un sindacato?

E’ un’“organizzazione di lavoratori” che ha lo scopo di “promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori”; questa definizione è contenuta nell’art. 10 della Convenzione dell’International Labour Organization (ILO) n. 87 del 9 luglio 1948 sulla libertà sindacale, ratificata in Italia con la legge n. 367 del 23 marzo 1958. L’ILO, fondata nel 1919 alla fine della Prima Guerra Mondiale nella convinzione che una pace universale e duratura esiste solo se è fondata sulla giustizia sociale, è dal 1945 l’agenzia specializzata dell’ONU che promuove condizioni di lavoro eque e dignitose a livello mondiale.

 

In Italia qual è la base giuridica su cui si fonda il sindacato?

In primo luogo, la Costituzione e poi numerose leggi tra cui quella storicamente più rilevante è lo “Statuto dei lavoratori” (Legge 20 maggio 1970, n. 300 rubricata come “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

Cosa afferma la Costituzione in merito ai sindacati?

La Costituzione, nella sezione sui “Principi fondamentali”, stabilisce nell’art. 39, comma 1° che “l’organizzazione sindacale è libera”.

Pertanto, la Costituzione pone le basi per garantire:

  • la libertà di fondare sindacati, in qualunque forma giuridica (presupposto per il cd “pluralismo sindacale”, di cui parleremo più avanti);
  • la libertà dei singoli lavoratori di aderire o meno a un sindacato e di scegliere il sindacato cui aderire;
  • il diritto del sindacato di agire liberamente per la tutela dell’interesse collettivo nell’esercizio dell’autonomia privata collettiva;
  • la libertà del lavoratore dall’ingerenza del datore di lavoro che potrebbe essere tentato di costituire e finanziare sindacati a sé favorevoli;
  • la libertà dall’ingerenza dello Stato (purchè il sindacato abbia fini leciti e non sia un’organizzazione segreta) che non può intromettersi nell’organizzazione interna o limitarne o paralizzarne l’azione.
Costituzione italiana

Art. 39

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Cosa afferma lo Statuto dei lavoratori?

La L. 300/70 (“Statuto dei lavoratori”) ha riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto di costituire sindacati, aderirvi e svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (art. 14). Le rappresentanze sindacali hanno specifici diritti tra cui convocare le assemblee dei lavoratori, indire referendum, utilizzare una bacheca per le comunicazioni e un locale per la propria attività all’interno del luogo di lavoro.

L’art. 15 dello Statuto tutela il principio di non-discriminazione: infatti, dichiara “nullo qualsiasi patto o atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b)  licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche   o   mansioni,   nei   trasferimenti,  nei  provvedimenti disciplinari,  o  recargli  altrimenti  pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita’ sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.

L’art. 17 vieta la costituzione dei cd “sindacati di comodo”, cioè sindacati che ricevono  benefici e/o finanziamenti dal datore di lavoro in cambio dell’asservimento alle scelte aziendali; questa norma scaturì dalla necessità di evitare una prassi messa in atto negli anni ’50 dalla FIAT che aveva sostenuto un sindacato acquiescente con la politica industriale aziendale con il solo scopo di contrastare il sindacato FIOM, portavoce degli interessi dei lavoratori.

Statuto dei lavoratori

Art. 14: Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

Art. 15: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

Art. 17: È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

 

Cosa significa che in Italia vige il “pluralismo sindacale”?

Dal principio di libertà sindacale stabilito dalla Costituzione discende il fenomeno del “pluralismo sindacale”, cioè la condizione per cui in un settore produttivo sono presenti più sindacati (cd “sigle sindacali”) cui l’ordinamento riconosce potenzialmente gli stessi diritti.

Infatti, poiché la legge non può stabilire preventivamente i requisiti vincolanti per qualificare un’associazione sindacale, un sindacato può costituirsi in base a diverse ragioni:

  • ideologiche: es. comunista, cattolico o socialista, come fu tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900
  • professionali: sindacati cd “di settore” (es. comparto del credito); sindacati “di mestiere” (es. dei controllori di volo).

In Italia, sono presenti sindacati “confederali”, sindacati cd “autonomi” nonché sindacati affiliati a differenti confederazioni.

Curiosità

L’ordinamento intersindacale

Secondo il giurista Gino Giugni, esisterebbe un vero e proprio “ordinamento giuridico intersindacale”, cioè il sistema sindacale sarebbe un sistema normativo dinamico dotato di regole proprie che non richiede riconoscimento da parte dello Stato e che comunica con l’ordinamento statale tramite l’interpretazione giudiziale dei contratti collettivi.

 

Qual è la forma organizzativa del sindacato e come si costituisce?

Il principio di libertà sindacale stabilito nell’art. 39 della Costituzione (che, non a caso, utilizza la parola generica “organizzazione” per riferirsi al sindacato) implica che l’attività sindacale può esprimersi in qualunque forma organizzativa. Per esempio, un sindacato può nascere come coalizione spontanea e agire come comitato, cioè gruppo occasionale cui è conferito un mandato collettivo pur in assenza del carattere di stabilità; è il caso dei CUB (comitati unitari di base) che hanno la funzione di mobilitare tutti i lavoratori a prescindere dall’appartenenza sindacale (e proliferano nei momenti storici di debolezza dei sindacati maggiori).

Per lo più, però, i sindacati si strutturano in modo stabile nella forma di “associazione” in quanto costituiti da una pluralità di soggetti legati da un vincolo contrattuale con lo scopo di tutelare i propri interessi professionali.

In particolare, i sindacati sono “associazioni non riconosciute” (ex art. 36 del Codice Civile), prive di personalità giuridica, anche se in possesso di una soggettività giuridica che legittima il compimento di numerosi atti (più ampi rispetto alla maggior parte delle associazione non riconosciute).

Nella forma di associazione, il sindacato si costituisce tramite un atto costitutivo e uno statuto, redatti dai soci fondatori con scrittura privata registrata o autenticata dal notaio.

Ogni sindacato si organizza al proprio interno secondo regole proprie; in linea generale, gli iscritti a un sindacato (lavoratori o, in taluni casi, anche pensionati) godono di alcuni diritti all’interno dell’organizzazione, tra cui quello di eleggere i propri rappresentanti in azienda e, con le modalità previste dallo Statuto, i membri degli organi direttivi e apicali. L’attività del sindacato si esplica nelle aziende tramite assemblee dei lavoratori (in cui si discutono i temi più rilevanti oggetto di contrattazione) e referendum (tramite i quali i lavoratori esprimono la propria volontà sulle proposte emerse durante la contrattazione sindacale).

Riflettiamo insieme

Lettura critica

Democrazia interna e rappresentanza di genere

La Costituzione prevede che i sindacati abbiano un’organizzazione interna a base democratica. Tuttavia, questa previsione non è mai stata pienamente attuata: oggi non esiste un controllo esterno effettivo sul funzionamento interno delle organizzazioni sindacali.

In concreto, la qualità della democrazia interna dipende dalle regole statutarie e, soprattutto, dalle pratiche adottate: partecipazione reale, trasparenza, possibilità di confronto e di dissenso.

Anche sul piano della rappresentanza di genere non esistono obblighi normativi specifici. Il principio di uguaglianza è chiaro, ma la sua attuazione è rimessa alle scelte delle singole organizzazioni.

La parità, quindi, non è automatica: va costruita attraverso regole, comportamenti e attenzione concreta agli equilibri nella rappresentanza.

In questo senso, la qualità di un sindacato non si misura solo da ciò che rivendica all’esterno, ma anche da come è organizzato al proprio interno.

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