Il principio di libertà sindacale stabilito nell’art. 39 della Costituzione (che, non a caso, utilizza la parola generica “organizzazione” per riferirsi al sindacato) implica che l’attività sindacale può esprimersi in qualunque forma organizzativa. Per esempio, un sindacato può nascere come coalizione spontanea e agire come comitato, cioè gruppo occasionale cui è conferito un mandato collettivo pur in assenza del carattere di stabilità; è il caso dei CUB (comitati unitari di base) che hanno la funzione di mobilitare tutti i lavoratori a prescindere dall’appartenenza sindacale (e proliferano nei momenti storici di debolezza dei sindacati maggiori).
Per lo più, però, i sindacati si strutturano in modo stabile nella forma di “associazione” in quanto costituiti da una pluralità di soggetti legati da un vincolo contrattuale con lo scopo di tutelare i propri interessi professionali.
In particolare, i sindacati sono “associazioni non riconosciute” (ex art. 36 del Codice Civile), prive di personalità giuridica, anche se in possesso di una soggettività giuridica che legittima il compimento di numerosi atti (più ampi rispetto alla maggior parte delle associazione non riconosciute).
Nella forma di associazione, il sindacato si costituisce tramite un atto costitutivo e uno statuto, redatti dai soci fondatori con scrittura privata registrata o autenticata dal notaio.
Ogni sindacato si organizza al proprio interno secondo regole proprie; in linea generale, gli iscritti a un sindacato (lavoratori o, in taluni casi, anche pensionati) godono di alcuni diritti all’interno dell’organizzazione, tra cui quello di eleggere i propri rappresentanti in azienda e, con le modalità previste dallo Statuto, i membri degli organi direttivi e apicali. L’attività del sindacato si esplica nelle aziende tramite assemblee dei lavoratori (in cui si discutono i temi più rilevanti oggetto di contrattazione) e referendum (tramite i quali i lavoratori esprimono la propria volontà sulle proposte emerse durante la contrattazione sindacale).