In linea generale, no.
Il contratto individuale di lavoro deve rispettare il contratto collettivo. Le clausole individuali peggiorative sono sostituite da quelle del contratto collettivo, salvo che il contratto individuale preveda condizioni più favorevoli per la lavoratrice o il lavoratore.
Questo principio è previsto dall’art. 2077 del Codice civile.
Qui si capisce bene la funzione del CCNL: non è solo un accordo tra parti collettive, ma una soglia di protezione per i singoli rapporti di lavoro.
Cosa significa “maggior favore”?
Il principio di maggior favore significa che, quando più fonti regolano lo stesso aspetto del rapporto di lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore deve essere applicata la disciplina più favorevole.
In concreto: legge, contratto collettivo e contratto individuale non stanno tutti sullo stesso piano, ma nel diritto del lavoro opera una logica di protezione. Le regole inferiori non possono peggiorare le tutele minime previste da quelle superiori, ma possono migliorarle.
Per esempio, un contratto individuale non può togliere un diritto previsto dal CCNL, ma può riconoscere condizioni migliori.
Il principio di maggior favore vale sempre?
No. E questo è un punto importante.
Il principio di maggior favore non opera nello stesso modo quando si succedono nel tempo più contratti collettivi. Un nuovo CCNL può contenere anche trattamenti meno favorevoli rispetto al contratto collettivo precedente.
Questo significa che nulla è acquisito per sempre solo perché è stato previsto una volta in un contratto collettivo.
Ed è qui che si vede il peso reale della contrattazione: gli equilibri tra le parti, il contesto economico, la forza delle organizzazioni sindacali e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori incidono direttamente sulla possibilità di mantenere, migliorare o perdere tutele.
Codice civile e contratto collettivo
Art. 2113 del Codice civile
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del c.p.c., non sono valide.
Art. 2077 del Codice civile
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali disposizioni più favorevoli al prestatore di lavoro.