Anzianità e passaggi di segmento in Area Manageriale: la risposta della Banca
Dopo i dubbi emersi sul calcolo dell’anzianità dei neoassunti in Area Manageriale ai fini dei passaggi di segmento (in particolare Esperto → Consigliere), abbiamo chiesto un chiarimento formale al Servizio del Personale.
La Banca ha risposto. Qui sotto riportiamo i punti essenziali. Per trasparenza, linkiamo in calce il testo integrale della risposta.
Anzianità: qual è la data “chiave” per i requisiti?
La Banca chiarisce che, in Area Manageriale, i requisiti di anzianità non si verificano al 30 giugno, ma al 31 dicembre dell’anno precedente alla sessione di avanzamento.
La decorrenza dei passaggi resta invece fissata al 1° luglio di ciascun anno.
In sintesi:
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requisiti → 31 dicembre
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decorrenza dell’avanzamento → 1° luglio
Anzianità per i neoassunti: quando “conta” l’anno di ingresso?
Qui sta il punto più pratico (e più frainteso).
Per i neoassunti, l’anno di assunzione vale ai fini dell’anzianità solo se la presa di servizio avviene entro il 1° settembre. Se si entra dopo (es. ottobre), quell’anno non viene considerato nel conteggio della permanenza minima.
Periodo di valutazione
La risposta chiarisce che, per l’Area Manageriale, il periodo di valutazione è l’anno solare (1° gennaio–31 dicembre).
Il riferimento 1° settembre–31 agosto riguarda altri profili (valutazioni/assetti), ma non determina l’anzianità utile ai passaggi di segmento.
Esempi pratici forniti dalla Banca (Esperto → Consigliere)
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ingresso 1° gennaio 2023 → prima scrutinabilità luglio 2028
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ingresso 15 luglio 2023 → prima scrutinabilità luglio 2028
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ingresso 31 agosto 2023 → prima scrutinabilità luglio 2028
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ingresso 1° ottobre 2023 → prima scrutinabilità luglio 2029
Resta ferma l’ipotesi alternativa di scrutinabilità anticipata per Esperti già inquadrati nel 3° livello economico.
Per trasparenza
La risposta integrale della Banca è disponibile a questo: link.