11 posizioni sono state finalmente sanate.
25 responsabili di Struttura sono ancora in attesa.
Un Regolamento serve a regolare. Altrimenti resta solo carta ben rilegata.
I passaggi a Direttore centrale aumentano, ma 25 responsabili di Struttura restano ancora in attesa della promozione. La questione centrale è il rispetto del Regolamento del personale.
Il Governatore ha disposto 14 passaggi al segmento di Direttore centrale, con decorrenza 1° luglio 2026: 11 promozioni riguardano persone già a capo di una Struttura; altre tre interessano personale in staff.
Rispetto al 2025, quando erano state effettuate solo otto promozioni, il numero dei passaggi a Direttore centrale è aumentato sensibilmente.
Dopo la nostra denuncia sul ricorso troppo esteso e prolungato a queste “reggenze”, la Banca ha dato un primo segnale di discontinuità, intervenendo sulle posizioni caratterizzate dalle attese più lunghe. Sono state così definite tutte le nomine a Capo Servizio e Direttore di Sede con decorrenza nel 2023 e nel 2024.
Questo dato conferma la sostanza del problema da noi sollevato: le nomine a Capo Servizio e Direttore di Sede non sono incarichi brevi o occasionali, ma hanno comportato lo svolgimento stabile di funzioni superiori per periodi lunghi.
Il nuovo monitoraggio: 25 posizioni ancora affidate a Direttori
Il nostro monitoraggio è stato aggiornato ed esteso anche alle Direzioni delle Sedi territoriali. I risultati mostrano che 25 posizioni sono ancora in attesa del passaggio a Direttore centrale:
- 21 nei Servizi dell’Amministrazione centrale;
- 4 nelle Sedi territoriali.
Rispetto al precedente monitoraggio, le posizioni aperte nei Servizi scendono da 28 a 21: sette in meno, pari a una riduzione del 25%. L’estensione dell’analisi alle Sedi territoriali fa però emergere altre quattro posizioni. Nel complesso, l’84% delle attese resta concentrato nell’Amministrazione centrale.
Le nuove nomine rappresentano un chiaro miglioramento, ma non risolvono il problema: il numero di persone con il grado di Direttore che continua a dirigere una Struttura svolgendo funzioni superiori resta troppo elevato.
Il punto è rispettare il Regolamento
Le nomine a Direttore centrale sono disposte dal Governatore, dopo la valutazione dei profili e sentito il Direttorio. La scelta è quindi discrezionale e non deriva da una procedura concorsuale.
Negli ultimi due anni, cinque persone in staff sono passate dal segmento di Direttore a quello di Direttore centrale, pur senza essere titolari di una Struttura. È un segnale positivo, che valorizza professionalità impegnate in compiti ad alto valore aggiunto.
L’esercizio della discrezionalità deve però rispettare le norme del Regolamento del personale. Le regole che l’Amministrazione si è data non possono diventare irrilevanti.
Il Governatore esercita la propria discrezionalità nello scegliere il personale a cui affidare i compiti di Capo Servizio o di Direttore di Sede. Una volta effettuata questa scelta, entrano però in gioco precise disposizioni regolamentari che attribuiscono in via ordinaria queste posizioni al segmento di Direttore centrale:
Art. 5, comma 4: «Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore centrale […] può coprire le posizioni organizzative di Vice Capo Dipartimento, Vice direttore dell’UIF e Capo Servizio/Sede».
Lo stesso articolo attribuisce al personale del segmento di Direttore posizioni differenti:
Art. 5, comma 5: «Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore […] può coprire le posizioni organizzative di Capo Filiale e Vice Capo Servizio/Sede/Filiale».
L’art. 7 consente una deroga, ma la limita a esigenze eccezionali e temporanee: le funzioni associate a un segmento superiore possono essere affidate, a titolo di speciale incarico, a personale di segmento inferiore solo «in relazione a eccezionali esigenze di servizio» e temporaneamente.
La discrezionalità riguarda la scelta della persona a cui affidare la Struttura. Non può tradursi nella possibilità di mantenere per anni una situazione che il Regolamento qualifica come eccezionale e temporanea.
Alla luce di queste disposizioni, resta incomprensibile che persone che svolgono la stessa funzione di Capo Struttura ricevano la promozione anche a molti anni di distanza l’una dall’altra.
La nomina può essere discrezionale. L’applicazione del Regolamento non lo è.
Il fatto che la Banca abbia finalmente definito alcune delle attese più lunghe dimostra che quelle situazioni dovevano essere affrontate. Resta da comprendere perché altre posizioni analoghe continuino a essere lasciate in sospeso.
Il supporto del nostro studio legale
Ogni posizione deve essere valutata individualmente, tenendo conto della durata dell’incarico, degli atti di conferimento, delle funzioni concretamente svolte e del trattamento economico riconosciuto, compresi eventuali arretrati.
L’art. 2103 del Codice civile stabilisce infatti che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, chi lavora ha diritto al trattamento corrispondente all’attività effettivamente svolta.
Il nostro studio legale è a disposizione delle colleghe e dei colleghi interessati per esaminare la documentazione e approfondire la possibilità di promuovere un ricorso o altre iniziative di tutela.