Un termine identico per tutte e tutti garantisce davvero le stesse possibilità?
Sul calendario, sì, ma nella vita reale, molto meno.
Chi è in ferie può vedere l’avviso giorni dopo. Chi ha carichi di cura deve spesso verificare compatibilità familiari, organizzare tempi, spostamenti, impegni. Chi lavora lontano dai luoghi in cui le informazioni circolano più facilmente dipende molto di più dalla comunicazione ufficiale. Chi, invece, viene a sapere in anticipo che una posizione sta per essere pubblicata parte con un vantaggio semplicissimo e decisivo: ha più tempo.
Tutto questo pesa ancora di più quando la posizione comporta scelte personali e familiari impegnative.
Il caso FMI
Undici giorni per decidere se trasferirsi negli Stati Uniti.
La vacancy per l’Advisor del Direttore Esecutivo per l’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale ha lasciato 17 giorni solari, 11 lavorativi, per candidarsi.
Ma qui non si tratta soltanto di concorrere a un nuovo incarico. Si tratta di valutare una possibile ricollocazione negli Stati Uniti, con tutto ciò che comporta per partner, figli, casa e organizzazione familiare.
Non abbiamo oggi dati per affermare che queste procedure abbiano prodotto un effetto discriminatorio accertato, ma possiamo affermare che esistono ragioni concrete per verificare se un effetto del genere possa prodursi.
Ed è esattamente questo il terreno della discriminazione indiretta: una regola o una prassi apparentemente neutra che, negli effetti, può mettere alcune persone in una posizione di particolare svantaggio.
Il quadro giuridico: quando un criterio neutro produce uno svantaggio
L’articolo 25, comma 2 del Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006) definisce discriminazione indiretta la situazione in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, compresi quelli di natura organizzativa, mettono o possono mettere le candidate e i candidati in fase di selezione in una condizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell’altro sesso. Due elementi contano qui: la norma riguarda espressamente la fase di selezione, e si accontenta del rischio, senza pretendere la prova del danno già avvenuto.
La Corte di Cassazione (sentenza 4313 del 19 febbraio 2024) ha precisato che costituisce discriminazione indiretta anche un atto di per sé né illecito né intrinsecamente discriminatorio, rilevando il solo effetto finale sul piano della realtà sociale. Le intenzioni di chi decide, quindi, non sono l’oggetto della verifica.
L’articolo 40 dello stesso Codice attribuisce inoltre rilievo ai dati statistici — anche relativi alle progressioni di carriera — quando siano idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, una presunzione di discriminazione. In quel caso spetta al datore di lavoro provare che la discriminazione non c’è stata. Chiedere dati aggregati sulle candidature non è quindi una curiosità statistica: significa dotarsi degli strumenti che la legge stessa indica per verificare gli effetti reali delle procedure.
Un filo rosso che parte da lontano
Per noi questa non è una discussione isolata.
Abbiamo già chiesto alla Banca chiarimenti su come intenda applicare la direttiva europea sul gender pay gap. E siamo già intervenuti, parlando di genitorialità, sulle condizioni concrete che possono facilitare oppure ostacolare i percorsi professionali.
Il punto è sempre lo stesso: le disuguaglianze non si formano soltanto alla fine, sullo stipendio o sulla qualifica raggiunta. Possono formarsi prima, lungo il percorso, nell’accesso agli incarichi e alle opportunità che costruiscono le carriere.
Se non guardiamo anche questi momenti — chi viene a sapere che una posizione si apre, chi riesce a candidarsi nei tempi dati, chi arriva in fondo alla selezione — rischiamo di vedere solo il risultato finale e non il punto in cui un eventuale divario comincia a prodursi.