Referendum del 22 e 23 marzo 2026: congedi per voto e funzioni elettorali

In occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026, ricordiamo quali tutele sono previste per il personale che debba assentarsi per esercitare il diritto di voto o per svolgere funzioni presso gli uffici elettorali.

La disciplina interna prevede specifici istituti di assenza per questi casi. È utile conoscerli per tempo, sia per chi deve rientrare nel comune di residenza per votare, sia per chi è stato designato a svolgere attività ai seggi.

Congedo per esercitare il diritto di voto

Il Regolamento del Personale prevede un congedo per il tempo strettamente occorrente all’esercizio del diritto di voto in occasione di:

  • elezioni amministrative;

  • elezioni politiche;

  • elezioni per il Parlamento europeo;

  • referendum popolari.

Il giustificativo è riconosciuto in ore e/o in giorni lavorativi, in relazione al tempo effettivamente necessario.

Il dipendente è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuta votazione.

L’inserimento o la modifica del giustificativo di assenza è effettuato a cura dell’unità che svolge compiti segretariali.

Effetti del congedo per voto

Il congedo è retribuito e:

  • è computato nell’anzianità di servizio;

  • non riduce il congedo ordinario;

  • non riduce il congedo per festività soppresse;

  • incide sul calcolo del premio di presenza.

Se sei “fuori sede” e devi tornare alla residenza per votare

Per chi si trovi lontano dalla propria residenza e debba spostarsi per votare, il punto centrale è questo: la disciplina consente il congedo per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di voto.

Non si tratta quindi di ferie, ma di uno specifico titolo di assenza previsto dal Regolamento, da giustificare con la dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuta votazione.

Se sei stato chiamato a svolgere funzioni elettorali

Resta fermo anche quanto previsto per il personale chiamato a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali in occasione del referendum.

In questi casi spetta il congedo straordinario per le giornate lavorative interessate. La tutela riguarda anche chi svolga tali funzioni come rappresentante di partiti, gruppi politici o promotori del referendum.

Per l’attività svolta presso il seggio:

  • nella giornata di domenica, se coincidente con il giorno di riposo settimanale, è riconosciuto un giorno di congedo straordinario compensativo, da fruire senza soluzione di continuità rispetto al periodo di espletamento delle operazioni elettorali;

  • nella giornata di sabato, purché non lavorativa, è riconosciuto un ulteriore giorno di congedo straordinario, da fruire in tempi prossimi rispetto alle attività svolte.

Anche in questo caso, il dipendente deve rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando l’avvenuto svolgimento delle funzioni elettorali e la durata delle relative operazioni.

Partecipare al voto è un diritto

Conoscere bene questi istituti serve a evitare incertezze, richieste improprie di ferie o applicazioni disomogenee.

Votare è un diritto fondamentale. Ed è giusto poterlo esercitare con tutele chiare.

Il 22 e 23 marzo, tutte e tutti a votare.

 

In pratica

Cosa spetta e cosa serve

Se devi andare a votare

  • hai diritto a un congedo per il tempo strettamente occorrente all’esercizio del diritto di voto;
  • il congedo è retribuito;
  • va presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta votazione.

Se svolgi funzioni elettorali

  • hai diritto al congedo straordinario per le giornate lavorative interessate;
  • se l’attività al seggio si svolge di domenica, coincidente con il tuo riposo settimanale, ti spetta un giorno compensativo di congedo straordinario;
  • se l’attività si svolge di sabato, purché non lavorativo, ti spetta un ulteriore giorno di congedo straordinario, da fruire in tempi prossimi.

Ricorda che

  • il congedo è computato nell’anzianità di servizio;
  • non riduce ferie e festività soppresse;
  • incide sul calcolo del premio di presenza;
  • il giustificativo viene inserito o modificato dall’unità che svolge compiti segretariali.

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