Congedi parentali: le novità ci sono, ma la 291 resta ancora indietro

L’aggiornamento del 19 marzo introduce alcune misure positive, ma non recepisce con chiarezza le principali novità normative del 2025 e del 2026 su congedo parentale e malattia del figlio. E quando si parla di diritti, l’incertezza non è un dettaglio.

Oggetto:

Congedo parentale

Data di riferimento:

24 Marzo 2026

Episodio:

2

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Alcune novità utili ci sono, ma non bastano

 

Con il 10° aggiornamento della Circolare 291, la Banca d’Italia ha introdotto alcune novità che riguardano anche la genitorialità. In particolare, i giorni di congedo straordinario in caso di nascita o adozione sono stati aumentati da 5 a 8. Inoltre, il congedo straordinario può ora essere utilizzato anche per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola dell’infanzia e per l’accompagnamento a visite pediatriche. Sono misure utili, ed è giusto riconoscerlo. Ma non basta.

Il nodo centrale resta aperto: la disciplina interna continua a non recepire in modo chiaro tre novità importanti introdotte dalla normativa statale, cioè il terzo mese di congedo parentale all’80%, l’estensione del congedo parentale fino a 14 anni e l’estensione fino a 14 anni del congedo per malattia del figlio.

Attenzione: non tutte le “novità” aumentano davvero i giorni disponibili

Va chiarito un punto essenziale, per evitare equivoci.

La possibilità di usare il congedo straordinario anche per l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia e per le visite pediatriche non introduce, di per sé, nuovi giorni retribuiti aggiuntivi. La Circolare 291 precisa infatti che queste causali rientrano nel limite annuo complessivo di 10 giorni di congedo straordinario. Dunque, nella generalità dei casi, non aumenta il numero dei giorni disponibili: si amplia solo l’elenco dei motivi per cui possono essere utilizzati.

Sarebbe invece auspicabile che, nel recepire le novità legislative, a queste nuove causali fosse riservata una quota aggiuntiva di giorni, distinta dal massimale annuo complessivo.

L’unico vero aumento quantitativo riguarda il congedo straordinario in caso di nascita o adozione, che passa da 5 a 8 giorni.

Tre nodi irrisolti

La comunicazione interna con cui la Banca ha presentato il 10° aggiornamento della Circolare 291 spiega che la parte terza viene allineata soprattutto alle novità introdotte dalla legge n. 106/2025 in materia di congedi e permessi per lavoratrici e lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche. In tema di genitorialità, vengono invece richiamati soltanto alcuni aggiornamenti sul congedo straordinario.

È proprio qui che emerge il problema: mentre si interviene su alcune causali del congedo straordinario, la disciplina interna continua a non recepire in modo chiaro tre modifiche molto più importanti introdotte dalla normativa statale sul congedo parentale e sul congedo per malattia del figlio. Lo avevamo segnalato con precisione già nella nostra nota del 2 marzo 2026, chiedendo un aggiornamento formale della Circolare 291 e delle procedure applicative.

Primo nodo: il terzo mese all’80% non è recepito

Nella nota del 2 marzo abbiamo ricordato che la disciplina nazionale, come chiarita dalle istruzioni INPS successive alla legge di bilancio 2025, prevede tre mesi complessivi di congedo parentale indennizzati all’80%. La Circolare 291, invece, continua a descrivere un assetto che non recepisce esplicitamente questa estensione al terzo mese all’80%.

Il testo interno continua infatti a prevedere, per i periodi indennizzabili di congedo parentale, l’80% della retribuzione per i primi 60 giorni, il 50% per i successivi 10 e il 30% per il restante periodo.

Questo non è un dettaglio tecnico. Quando la regola interna non viene aggiornata in modo chiaro, il diritto rischia di diventare materia per addetti ai lavori, da interpretare tra norme esterne, prassi interne e procedure operative. E un diritto poco chiaro è già un diritto indebolito.

Secondo nodo: il congedo parentale è stato esteso a 14 anni, ma la 291 continua a fermarsi a 12

La nostra nota del 2 marzo ha richiamato anche il secondo punto: dal 1° gennaio 2026 il limite temporale di fruizione del congedo parentale è stato innalzato da 12 a 14 anni. La Circolare 291, però, continua a descrivere il congedo parentale come fruibile nei “primi dodici anni di vita” della figlia o del figlio, oppure entro dodici anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Lo stesso testo interno aggiunge inoltre, per i casi di adozione o affidamento, che oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia il congedo può essere fruito senza diritto a retribuzione. Anche questo conferma che la disciplina interna non è stata ancora riallineata in modo esplicito al nuovo limite dei 14 anni.

Terzo nodo: anche il congedo per malattia del figlio resta fermo a 8 anni

Lo stesso vale per il congedo per malattia del figlio.

Qui va fatta una precisazione importante. La Circolare 291 non è ferma a 5 giorni annui nella fascia 3-8 anni, come a volte si è letto: la disciplina interna già prevede 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore nella fascia compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Il problema è un altro: la normativa statale ha esteso quel diritto fino ai 14 anni, mentre la Circolare 291 continua a fermarsi all’ottavo anno di età. Inoltre il testo interno richiama ancora, ai fini della contribuzione figurativa, i “cinque previsti dalla legge”, cioè un riferimento numerico ormai non più coerente con il quadro aggiornato.

 

Dire che la 291 è incompleta non significa negare ciò che resta più favorevole

La Circolare 291 in diversi punti conserva condizioni di miglior favore, e questo va riconosciuto. Il Testo unico sulla maternità e paternità, del resto, fa salve espressamente le condizioni di maggior favore previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi e altre disposizioni. Inoltre, per le pubbliche amministrazioni, i trattamenti economici non possono essere inferiori alle indennità previste dalla legge.

Il punto quindi non è demolire l’intero impianto della 291, ma mantenere gli istituti favorevoli senza restare indietro proprio sulle novità legislative più recenti, lasciando colleghe e colleghi nell’incertezza su diritti che dovrebbero essere chiari e uniformi.

La richiesta che ribadiamo è semplice

Per questo rinnoviamo la richiesta che avevamo già avanzato il 2 marzo scorso: aggiornare formalmente la Circolare 291 e le relative procedure applicative, così da recepire in modo chiaro e uniforme le novità normative sul congedo parentale e sul congedo per malattia del figlio.

La richiesta è semplice.

Va riconosciuta in modo esplicito la previsione dei tre mesi indennizzati almeno all’80%.

Va recepito il nuovo limite di 14 anni per la fruizione del congedo parentale.

Va estesa fino a 14 anni anche la disciplina del congedo per malattia del figlio, eliminando dal testo interno i riferimenti non più coerenti.

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