La comunicazione interna con cui la Banca ha presentato il 10° aggiornamento della Circolare 291 spiega che la parte terza viene allineata soprattutto alle novità introdotte dalla legge n. 106/2025 in materia di congedi e permessi per lavoratrici e lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche. In tema di genitorialità, vengono invece richiamati soltanto alcuni aggiornamenti sul congedo straordinario.
È proprio qui che emerge il problema: mentre si interviene su alcune causali del congedo straordinario, la disciplina interna continua a non recepire in modo chiaro tre modifiche molto più importanti introdotte dalla normativa statale sul congedo parentale e sul congedo per malattia del figlio. Lo avevamo segnalato con precisione già nella nostra nota del 2 marzo 2026, chiedendo un aggiornamento formale della Circolare 291 e delle procedure applicative.
Primo nodo: il terzo mese all’80% non è recepito
Nella nota del 2 marzo abbiamo ricordato che la disciplina nazionale, come chiarita dalle istruzioni INPS successive alla legge di bilancio 2025, prevede tre mesi complessivi di congedo parentale indennizzati all’80%. La Circolare 291, invece, continua a descrivere un assetto che non recepisce esplicitamente questa estensione al terzo mese all’80%.
Il testo interno continua infatti a prevedere, per i periodi indennizzabili di congedo parentale, l’80% della retribuzione per i primi 60 giorni, il 50% per i successivi 10 e il 30% per il restante periodo.
Questo non è un dettaglio tecnico. Quando la regola interna non viene aggiornata in modo chiaro, il diritto rischia di diventare materia per addetti ai lavori, da interpretare tra norme esterne, prassi interne e procedure operative. E un diritto poco chiaro è già un diritto indebolito.
Secondo nodo: il congedo parentale è stato esteso a 14 anni, ma la 291 continua a fermarsi a 12
La nostra nota del 2 marzo ha richiamato anche il secondo punto: dal 1° gennaio 2026 il limite temporale di fruizione del congedo parentale è stato innalzato da 12 a 14 anni. La Circolare 291, però, continua a descrivere il congedo parentale come fruibile nei “primi dodici anni di vita” della figlia o del figlio, oppure entro dodici anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Lo stesso testo interno aggiunge inoltre, per i casi di adozione o affidamento, che oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia il congedo può essere fruito senza diritto a retribuzione. Anche questo conferma che la disciplina interna non è stata ancora riallineata in modo esplicito al nuovo limite dei 14 anni.
Terzo nodo: anche il congedo per malattia del figlio resta fermo a 8 anni
Lo stesso vale per il congedo per malattia del figlio.
Qui va fatta una precisazione importante. La Circolare 291 non è ferma a 5 giorni annui nella fascia 3-8 anni, come a volte si è letto: la disciplina interna già prevede 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore nella fascia compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Il problema è un altro: la normativa statale ha esteso quel diritto fino ai 14 anni, mentre la Circolare 291 continua a fermarsi all’ottavo anno di età. Inoltre il testo interno richiama ancora, ai fini della contribuzione figurativa, i “cinque previsti dalla legge”, cioè un riferimento numerico ormai non più coerente con il quadro aggiornato.