La nota ERMES afferma che il congedo straordinario per dottorato, con assegni e senza assegni, viene aggiornato alle “disposizioni normative e giurisprudenziali”. Aggiunge che il congedo è riconosciuto esclusivamente per il periodo di durata legale del corso e che, nel caso del congedo retribuito, se il rapporto di lavoro o di impiego cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del titolo, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti, salvo passaggio ad altra amministrazione.
Confronto tra il testo precedente e quello introdotto con il 10° aggiornamento della Circolare 291. Le parti nuove sono evidenziate in grassetto.
| Prima del 10° aggiornamento |
Dopo il 10° aggiornamento |
| Congedo per dottorato con assegni |
| “Il congedo può essere richiesto in caso di mancata fruizione della borsa di studio per dottorato di ricerca ovvero di rinuncia alla medesima e non può essere richiesto da chi abbia già conseguito un titolo di dottore di ricerca né da chi sia stato iscritto ad un altro corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo.” |
“Il congedo può essere richiesto in caso di mancata fruizione della borsa di studio per dottorato di ricerca ovvero di rinuncia alla medesima e non può essere richiesto da chi abbia già conseguito un titolo di dottore di ricerca né da chi sia stato iscritto ad un altro corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo.
Il congedo è retribuito e viene riconosciuto esclusivamente per il periodo di durata legale del corso.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro o di impiego cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del precedente capoverso, salvo che il dipendente non passi alle dipendenze di altra amministrazione.” |
| Congedo per dottorato senza assegni |
| “Il congedo può essere richiesto in caso di fruizione della borsa di studio per dottorato di ricerca e non può essere richiesto da chi abbia già conseguito un titolo di dottore di ricerca né da chi sia stato iscritto ad un altro corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo.” |
“Il congedo può essere richiesto in caso di fruizione della borsa di studio per dottorato di ricerca e non può essere richiesto da chi abbia già conseguito un titolo di dottore di ricerca né da chi sia stato iscritto ad un altro corso di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo.
Il congedo non è retribuito e viene riconosciuto esclusivamente per il periodo di durata legale del corso.” |
Il problema è che i riferimenti richiamati non vengono indicati. La formula usata dalla Banca non consente di capire se si tratti di una semplice ricognizione di limiti già vigenti e già applicati oppure di una formalizzazione più restrittiva rispetto alla precedente formulazione della Circolare e alla prassi concretamente seguita fino ad oggi. Senza l’indicazione delle norme e delle pronunce richiamate, questo passaggio resta opaco.
Per questo abbiamo inviato una lettera di chiarimento all’Amministrazione chiedendo:
- quali siano le disposizioni normative e le pronunce giurisprudenziali richiamate;
- se le modifiche introdotte abbiano natura meramente ricognitiva oppure comportino un mutamento sostanziale rispetto al quadro precedente;
- se il limite della durata legale del corso e la clausola di restituzione degli importi fossero già applicati in modo uniforme anche prima del 10° aggiornamento.
Nella stessa lettera abbiamo anche rinnovato la richiesta, già formulata con nostra nota n. 09/26 del 2 marzo 2026, di pieno recepimento delle disposizioni vigenti in materia di congedi parentali. Su questo tema ci siamo già soffermati nel nostro precedente articolo del 26 marzo, al quale rinviamo.
L’aggiornamento della Circolare 291, quindi, non presenta un solo profilo.
- C’è un recepimento che c’è stato.
- Ci sono modifiche di cui prendiamo atto.
- C’è un punto, quello del dottorato di ricerca, su cui la Banca deve ancora spiegare con precisione cosa stia cambiando davvero.
- Ci sono lacune che ancora devono essere sanate.
Quando si interviene su istituti che incidono direttamente sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, non bastano formule generiche. Servono basi esplicite, riferimenti puntuali e una spiegazione trasparente della portata concreta delle modifiche introdotte.