Guida NON PRATICA alla genitorialità in Banca d’Italia

Sulla carta i diritti ci sono. Nella pratica, usarli può diventare un percorso a ostacoli.
L’ultimo aggiornamento della Circolare 291 ha ampliato le sole causali del congedo straordinario, non i massimali, non le regole.

Ha lasciato in piedi un sistema fatto di tetti condivisi, uso orario strozzato, tempi di viaggio incerti, documenti diversi a seconda dei casi e decisioni rimesse alla valutazione del capo.
Per questo abbiamo ricostruito, punto per punto, cosa spetta davvero ai genitori in Banca d’Italia, cosa bisogna fare per provare a usare questi istituti e perché la FABI chiederà una riscrittura completa in direzione di una vera semplificazione.

Oggetto:

Congedo straordinario

Data di riferimento:

2 Aprile 2026

Episodio:

2

Notizia:

Link alla notizia

Genitorialità in Banca d’Italia: cosa spetta davvero e perché la Circolare 291 complica tutto

L’ultimo aggiornamento della Circolare 291, del marzo 2026, ha esteso l’uso del congedo straordinario a nuove esigenze familiari, come l’accompagnamento di figli minori di 14 anni a visite pediatriche e l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia. Ha inoltre portato a 8 giorni il congedo straordinario utilizzabile per nascita o adozione di un figlio.

Tutto questo, però, va letto insieme al resto delle regole scritte dalla stessa Amministrazione. Ed è proprio lì che emergono i problemi veri:

  1. massimali condivisi (i giorni disponibili nell’anno sono rimasti fermi a 10);
  2. uso orario fortemente limitato;
  3. tempi di spostamento riconosciuti solo in certi casi;
  4. burocrazia differenziata;
  5. un margine di discrezionalità troppo ampio in capo ai responsabili.

Un contenitore troppo stretto

Il primo nodo è il contenitore comune.

La Circolare 291 prevede fino a 8 giorni di congedo straordinario retribuito per nascita o adozione. Il periodo è frazionabile, va fruito in prossimità dell’evento ed è aggiuntivo al congedo di paternità obbligatorio. Ma la stessa Circolare precisa anche che il congedo straordinario, nell’arco dell’anno solare, è concesso nella misura massima complessiva di 10 giorni.

Questo significa che, se una persona usa gli 8 giorni per la nascita o l’adozione, le restano solo 2 giorni per tutte le altre causali che gravano sullo stesso istituto. Il problema, quindi, non è che gli 8 giorni non esistano. Esistono. Il problema è che non hanno un plafond separato e finiscono per assorbire quasi tutto il massimale annuo disponibile.

Nascita, o pediatra, questo è il dilemma
Se una persona usa gli 8 giorni per la nascita o l’adozione, le restano solo 2 giorni per tutte le altre causali che gravano sullo stesso istituto.

Per i congedi orari il vero tetto è 22 ore e 30 minuti (3 giornate)

La Circolare ha inserito tra le causali del congedo straordinario sia l’accompagnamento di figli minori di 14 anni a visite pediatriche, sia l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, anche negli anni successivi al primo se richiesto dalla struttura. Si tratta di esigenze che, nella vita reale, si usano quasi sempre a ore, non a giornate intere.

Ed è qui che emerge il limite più pesante. La stessa Circolare prevede infatti che, quando il congedo straordinario è fruito in forma oraria, esso possa essere utilizzato solo entro il limite annuo di tre giornate, pari a 22 ore e 30 minuti, con singoli permessi da almeno 1 ora e fino a 5 ore giornaliere.

Per questo, nel caso delle visite pediatriche e dell’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, i 10 giorni annui restano in larga misura solo teorici. La Circolare, infatti, non costruisce queste causali come assenze liberamente fruibili a giornata intera, ma le lega al solo tempo effettivo di presenza presso la struttura e, nei casi previsti, al tempo di spostamento. L’uso del congedo viene quindi di fatto spinto, se non imposto, sul piano orario. E quando il congedo si usa a ore, il tetto reale non è più quello dei 10 giorni, ma quello molto più ristretto di 22 ore e 30 minuti annui.

Ventidue ore e 30 minuti l’anno non sono una vera tutela ampia: sono un margine minimo. E costringono i genitori a una scelta assurda tra bisogni diversi, tutti legittimi. Se si usano queste ore per l’inserimento al nido o per accompagnare un figlio o una figlia dal pediatra, si rischia di non averle più quando servono per una visita, una terapia o un problema personale.

Un esempio concreto: le 22 ore e 30 minuti si esauriscono subito
Basta un’ipotesi molto prudente per capire quanto sia stretto questo limite.
Se un bambino o una bambina viene portato/a dal pediatra una volta ogni due mesi fino ai 24 mesi di età, si hanno già 6 visite l’anno, malattie escluse.
In una città come Roma, stimare per ciascuna visita almeno 4 ore complessive tra tragitto, attesa, visita, rientro, sistemazione del bambino e ripresa del lavoro è una valutazione persino prudente. Il conto è semplice: 6 visite × 4 ore = 24 ore l’anno.
Ma il tetto massimo annuo del congedo straordinario fruito a ore è di 22 ore e 30 minuti.
Questo significa che il plafond verrebbe esaurito e superato già per le sole visite pediatriche periodiche, senza lasciare spazio per altre esigenze familiari o personali. Se poi il genitore dovesse seguire anche un ciclo di fisioterapia, ad esempio per una lombalgia dovuta al continuo sollevamento del bambino, non resterebbe più alcun margine disponibile.

Questo problema si vede ancora più chiaramente nel caso dell’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia. La Circolare stabilisce che il congedo è accordato per il tempo di presenza del genitore presso la struttura e per quello necessario agli spostamenti. Ma l’inserimento reale di un bambino o di una bambina non avviene quasi mai in blocchi lineari. Al contrario, è spesso fatto di tempi brevi, ingressi, uscite, attese e rientri. Qui emerge tutto lo scarto tra la vita concreta delle famiglie e la rigidità della norma scritta.

Il risultato è che i tempi “morti” non trovano una copertura semplice e il genitore rischia di dover incastrare, nella stessa mattinata, più giustificativi diversi. Anche per questo i 10 giorni annui, pur formalmente esistenti, non corrispondono a una disponibilità reale altrettanto ampia.

Sui tempi di viaggio la regola è restrittiva e lascia troppo spazio alla discrezionalità

La Circolare riconosce il tempo di spostamento per alcune causali, tra cui visite pediatriche, solo a condizione che nella stessa giornata vi sia un’effettiva prestazione lavorativa (la regola generale richiede di lavorare almeno 2 ore e 30 minuti per figurare presenti). Inoltre, se la visita o la prestazione sanitaria avviene in una località non coincidente con la residenza lavorativa del dipendente, il tempo di spostamento non è ricompreso.

Infine, la stessa norma attribuisce ai Capi delle Strutture il compito di valutare la congruità del congedo richiesto rispetto alla situazione concreta e al tempo necessario per gli spostamenti. Qui il problema è evidente.

Un diritto non dovrebbe dipendere da una valutazione caso per caso sulla “congruità” del traffico, del tragitto o dei minuti dichiarati. Dovrebbe poggiare su criteri semplici, oggettivi e uguali per tutte e tutti.

Che cosa succede in pratica
Esempi concreti di come le regole su spostamenti, residenza lavorativa e congruità possano restringere l’uso del congedo.
Esempio 1. Lavoro da remoto, famiglia in un altro comune
Una collega o un collega lavora per una struttura con sede a Roma, ma grazie al lavoro da remoto si trova con la famiglia in un altro comune, magari quello in cui vive stabilmente il nucleo familiare o in cui, dopo la chiusura della filiale, è rimasta la vita quotidiana e non più la sede di lavoro.
Porta il figlio dal pediatra, affronta il tragitto reale, l’attesa reale, la visita e poi riprende a lavorare.
Eppure, applicando alla lettera la Circolare, il tempo di spostamento può non essere riconosciuto, perché la visita si svolge in una località che non coincide con la residenza lavorativa del dipendente.
Il paradosso è evidente: il tragitto esiste davvero, ma per la regola quel tempo rischia di diventare invisibile.
Esempio 2. Pediatra in una grande città
Un genitore accompagna il figlio dal pediatra in una grande città come Roma. La visita magari dura poco, ma il tempo complessivo necessario tra uscita, traffico, attesa, visita e rientro è molto più lungo.
Qui si apre il problema della congruità: non esiste un criterio semplice e standard, ma una valutazione caso per caso del capo sulla ragionevolezza del tragitto e dei minuti dichiarati.
Così un diritto che dovrebbe essere chiaro e uguale per tutte e tutti finisce per dipendere dalla lettura soggettiva di chi autorizza: troppo traffico? troppo tempo? percorso non congruo?
Esempio 3. Inserimento al nido durante il lavoro da remoto
Un genitore in lavoro da remoto accompagna il figlio al nido durante il periodo di inserimento.
L’inserimento vero è fatto di presenza breve, uscita, attesa e rientro. Ma la Circolare costruisce il congedo sul tempo di presenza e sugli spostamenti riconosciuti solo a certe condizioni. Se poi il nido non si trova nel comune della residenza lavorativa, anche il tempo di viaggio può non contare.
Il risultato è paradossale: proprio chi organizza il lavoro in modo più flessibile per conciliare famiglia e attività lavorativa rischia di avere meno tutela effettiva, non più tutela.
Il punto
Un diritto non dovrebbe dipendere da una valutazione caso per caso sulla “congruità” del traffico, del tragitto o dei minuti dichiarati. Dovrebbe poggiare su criteri semplici, oggettivi e uguali per tutte e tutti, soprattutto oggi che, con il lavoro da remoto e con la chiusura di molte filiali, sempre più colleghe e colleghi vivono o lavorano in luoghi diversi dalla propria residenza lavorativa formale.

 

Conclusione e proposte

Il problema non è che la Circolare 291 non abbia introdotto nuove causali. Il problema è che le ha introdotte senza costruire un sistema davvero fruibile.  Nelle attuali condizioni, la conciliazione tra lavoro e genitorialità rischia di restare più proclamata che garantita.

Se un diritto esiste, deve poter essere usato davvero.

Non può essere ristretto da sottolimiti orari, appesantito da burocrazia variabile, ridotto da criteri opachi sui tempi di spostamento o affidato alla discrezionalità del capo di turno.

Servono regole più semplici, più chiare e più giuste.

Coerentemente la FABI-BI chiede di:

  1. istituire un plafond aggiuntivo di 10 giorni di congedo straordinario dedicato esclusivamente alla genitorialità, da aggiungere al limite annuo ordinario di 10 giorni previsto per le altre causali;
  2. consentire la fruizione integrale anche in forma oraria di tutti i plafond, eliminando i sottolimiti oggi previsti, come quello di 22 ore e 30 minuti annui;
  3. eliminare il riferimento alla residenza lavorativa nel riconoscimento dei tempi di spostamento, perché con il lavoro ibrido e con la riorganizzazione della rete territoriale questo criterio non riflette più la realtà concreta di molte colleghe e molti colleghi;
  4. introdurre criteri semplici, uniformi e oggettivi per il riconoscimento dei tempi di spostamento, superando valutazioni discrezionali caso per caso;
  5. semplificare in modo radicale la documentazione richiesta per tutte le fattispecie legate alla genitorialità, riducendo al minimo certificazioni, autocertificazioni e differenze tra strutture pubbliche, convenzionate e private;
  6. eliminare la discrezionalità dei gestori sia nella concessione del congedo sia nella valutazione della congruità dei tempi di percorrenza;
  7. escludere ogni penalizzazione sul premio di presenza per le assenze legate alla genitorialità, con particolare riferimento ai 10 giorni dedicati.

Tavola di sintesi con dettaglio dei documenti richiesti

Figli, congedi e burocrazia
Cosa prevede la Circolare 291, cosa devono fare i colleghi, dove stanno le criticità.
1. Visite pediatriche e inserimento al nido / scuola dell’infanzia
Cosa prevede la Circolare 291

Queste assenze ricadono nel congedo straordinario. Non esistono giorni dedicati: tutto si scala dal massimale annuo complessivo di 10 giorni.

Se il congedo è fruito a ore, il limite massimo annuo è di 3 giornate, pari a 22 ore e 30 minuti (al Centro Donato Menichella: 4 giornate, pari a 30 ore). Ogni singolo permesso deve durare
almeno 1 ora e non più di 5 ore al giorno.

Per l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, il congedo è riconosciuto per il tempo di presenza del genitore presso la struttura e per il tempo necessario agli spostamenti, alle condizioni fissate dalla stessa Circolare.

Che cosa deve fare il collega
Inserire il giustificativo in SIPARIUM.
Verificare se la struttura è pubblica, convenzionata o privata.
Controllare quante ore del plafond annuo risultano già utilizzate.
Annotare con precisione orari di presenza e tempi di spostamento.
Documenti richiesti
Struttura pubblica o convenzionata: dichiarazione sostitutiva.
Struttura privata: documentazione della struttura che attesti presenza del genitore, giorno, durata e avvenuta effettuazione della visita o dell’inserimento.
Nido della Banca: nessuna documentazione richiesta.
Dove sta il problema
I 10 giorni sono teorici, perché queste causali si usano quasi sempre a ore.
Il tetto reale diventa quindi 22 ore e 30 minuti l’anno, non 10 giorni pieni.
La norma è costruita sul tempo effettivo di presenza e di spostamento, non su giornate intere liberamente utilizzabili, ma l’inserimento reale di un bambino è un percorso graduale, fatto di tempi brevi, attese, uscite e rientri, spesso distribuiti su una o due settimane.
Anche la burocrazia è diseguale: meno carte per chi accede al nido della Banca o al pubblico, più documenti per chi, rimasto fuori da queste soluzioni, deve ricorrere al privato e spesso pagare di più.
2. Tempi di spostamento
Cosa prevede la Circolare 291

Il tempo di spostamento è ricompreso solo se, nella stessa giornata, vi è un’effettiva prestazione lavorativa.

Se la visita o l’attività si svolge in una località non coincidente con la residenza lavorativa del dipendente,il tempo di spostamento non è ricompreso.

I Capi delle Strutture valutano la congruità del congedo richiesto rispetto alla situazione concreta e al tempo necessario per gli spostamenti.

Che cosa deve fare il collega
Verificare se nella giornata resterà una prestazione lavorativa sufficiente.
Annotare tempi di uscita, ingresso, appuntamento e spostamento.
Tenere conto che il tragitto può essere contestato o ridotto se ritenuto non congruo.
Dove sta il problema
La regola penalizza pendolari, persone in lavoro a distanza e chi accompagna i figli in strutture fuori dal comune della sede di lavoro.
Inoltre non esiste un criterio semplice e automatico: la norma lascia spazio alla discrezionalità sulla “congruità”.
3. Malattia del figlio
Cosa prevede la Circolare 291
Fino a 3 anni: assenza per tutta la durata della malattia, alternativamente tra i genitori;
i primi 10 giorni l’anno sono retribuiti al 50%, i successivi no.Tra 3 e 8 anni: fino a 10 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore,
senza retribuzione.
Che cosa prevede oggi la legge nazionale
Il diritto ai 10 giorni annui nel secondo scaglione arriva fino a 14 anni, non fino a 8.
La certificazione di malattia è trasmessa per via telematica dal medico SSN o convenzionato
all’INPS e da lì al datore di lavoro.
Il genitore comunica direttamente al medico le proprie generalità per usufruire del congedo.
Non si applicano le visite fiscali.
Documentazione richiesta dalla disciplina interna
Il dipendente inserisce l’assenza in SIPARIUM e compila l’autocertificazione
prevista dalla procedura interna.
Il certificato medico non viene acquisito in procedura, ma deve essere conservato
dal dipendente per eventuali controlli a campione della segreteria.
Dove sta il problema
La Circolare 291 risulta ancora ferma al limite 3-8 anni, mentre il testo nazionale aggiornato arriva a 3-14 anni.
Inoltre, se la legge prevede già la trasmissione telematica del certificato dal medico all’INPS e da lì al datore di lavoro, chiedere comunque al dipendente di conservare il certificato per possibili controlli successivi significa aggiungere un onere burocratico ulteriore.
E tutto questo pesa ancora di più se si considera che, dopo i primi 10 giorni annui al 50% per i figli fino a 3 anni, il periodo restante non è nemmeno retribuito.
Segnalazione pratica
È stato segnalato che alcune segreterie continuano a chiedere il certificato in originale.
Questa non risulta essere una prescrizione della norma scritta, ma una prassi applicativa segnalata che aggrava ulteriormente un sistema già troppo burocratico.
In sintesi
La burocrazia non nasce da un’impressione soggettiva. Nasce dalle regole scritte dalla Banca e, in alcuni casi, da prassi applicative ancora più gravose. Per visite pediatriche e inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, i 10 giorni annui del congedo straordinario restano in gran parte teorici, perché la stessa Circolare ne impone di fatto un uso orario, con il limite molto più ristretto di 22 ore e 30 minuti l’anno.
Per la malattia del figlio, invece, la disciplina interna della Banca risulta ancora più arretrata del quadro nazionale aggiornato.

Può interessarti anche...

DSA: da tutela certa a miglioria possibile

Il pacchetto per i disturbi specifici dell’apprendimento è finito tra le migliorie, solo a rimborso. Secondo le nostre stime costerebbe al massimo circa 6.000 euro l’anno. Proponiamo di garantirlo nel welfare, con risorse aggiuntive e limiti più ampi.

continua a leggere

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Condividi questa informazione

Partecipa alla discussione: