La Circolare ha inserito tra le causali del congedo straordinario sia l’accompagnamento di figli minori di 14 anni a visite pediatriche, sia l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, anche negli anni successivi al primo se richiesto dalla struttura. Si tratta di esigenze che, nella vita reale, si usano quasi sempre a ore, non a giornate intere.
Ed è qui che emerge il limite più pesante. La stessa Circolare prevede infatti che, quando il congedo straordinario è fruito in forma oraria, esso possa essere utilizzato solo entro il limite annuo di tre giornate, pari a 22 ore e 30 minuti, con singoli permessi da almeno 1 ora e fino a 5 ore giornaliere.
Per questo, nel caso delle visite pediatriche e dell’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, i 10 giorni annui restano in larga misura solo teorici. La Circolare, infatti, non costruisce queste causali come assenze liberamente fruibili a giornata intera, ma le lega al solo tempo effettivo di presenza presso la struttura e, nei casi previsti, al tempo di spostamento. L’uso del congedo viene quindi di fatto spinto, se non imposto, sul piano orario. E quando il congedo si usa a ore, il tetto reale non è più quello dei 10 giorni, ma quello molto più ristretto di 22 ore e 30 minuti annui.
Ventidue ore e 30 minuti l’anno non sono una vera tutela ampia: sono un margine minimo. E costringono i genitori a una scelta assurda tra bisogni diversi, tutti legittimi. Se si usano queste ore per l’inserimento al nido o per accompagnare un figlio o una figlia dal pediatra, si rischia di non averle più quando servono per una visita, una terapia o un problema personale.
Un esempio concreto: le 22 ore e 30 minuti si esauriscono subito
Basta un’ipotesi molto prudente per capire quanto sia stretto questo limite.
Se un bambino o una bambina viene portato/a dal pediatra una volta ogni due mesi fino ai 24 mesi di età, si hanno già 6 visite l’anno, malattie escluse.
In una città come Roma, stimare per ciascuna visita almeno 4 ore complessive tra tragitto, attesa, visita, rientro, sistemazione del bambino e ripresa del lavoro è una valutazione persino prudente. Il conto è semplice: 6 visite × 4 ore = 24 ore l’anno.
Ma il tetto massimo annuo del congedo straordinario fruito a ore è di 22 ore e 30 minuti.
Questo significa che il plafond verrebbe esaurito e superato già per le sole visite pediatriche periodiche, senza lasciare spazio per altre esigenze familiari o personali. Se poi il genitore dovesse seguire anche un ciclo di fisioterapia, ad esempio per una lombalgia dovuta al continuo sollevamento del bambino, non resterebbe più alcun margine disponibile.
Questo problema si vede ancora più chiaramente nel caso dell’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia. La Circolare stabilisce che il congedo è accordato per il tempo di presenza del genitore presso la struttura e per quello necessario agli spostamenti. Ma l’inserimento reale di un bambino o di una bambina non avviene quasi mai in blocchi lineari. Al contrario, è spesso fatto di tempi brevi, ingressi, uscite, attese e rientri. Qui emerge tutto lo scarto tra la vita concreta delle famiglie e la rigidità della norma scritta.
Il risultato è che i tempi “morti” non trovano una copertura semplice e il genitore rischia di dover incastrare, nella stessa mattinata, più giustificativi diversi. Anche per questo i 10 giorni annui, pur formalmente esistenti, non corrispondono a una disponibilità reale altrettanto ampia.