Buoni pasto e ristori: due domande, due risposte che parlano d’altro (nota prot. 11/26 del 6 marzo 2026)
Abbiamo chiesto perché, davanti a ritardi e criticità, non sia stata garantita un’informazione tempestiva, chiara e rispettosa verso il personale. La Banca spiega come funzionano i lotti geografici Consip e la spendibilità fuori piazza:
“la fornitura di buoni pasto avviene mediante adesione alle Convenzioni Consip, strutturate per lotti regionali”
Risponde? 🔴 No
A cosa sembra rispondere davvero?
A “Come funziona il sistema delle convenzioni Consip?”
Tema interessante, ma non era la domanda. Noi non chiedevamo come funziona Consip. Chiedevamo perché, davanti a criticità e ritardi, non fosse stata data un’informazione tempestiva al personale. Spiegare il contesto tecnico-organizzativo non sostituisce il dovere di comunicare bene e in tempo.
Abbiamo poi chiesto se siano state valutate misure compensative o forme di ristoro per chi ha dovuto anticipare spese e subire il disagio dei ritardi. E abbiamo chiesto anche se fosse stata considerata la disparità di trattamento tra sedi diverse. La Banca risponde che due o tre mesi di ritardo costituiscono una “tempistica fisiologica”:
“un arco temporale di due-tre mesi costituisce la tempistica fisiologica nel passaggio da un fornitore all’altro”
Risponde? 🔴 No, solo in apparenza, e con un ragionamento che non tiene.
Dire che il ritardo è “fisiologico” risponde, al massimo, alla domanda se il ritardo sia anomalo nel passaggio da un fornitore all’altro. Non risponde invece alla domanda se chi ne ha subito un danno economico debba essere risarcito. Sono due piani diversi: la normalità procedurale di un ritardo non esclude la necessità di compensare chi, in concreto, ha dovuto anticipare spese.
Sulla disparità tra sedi, poi, non risponde proprio nulla. La nota sollevava due questioni distinte — il ristoro del danno e la disparità di trattamento tra strutture diverse — e la risposta ne liquida una con un ragionamento debole e ignora integralmente l’altra.
A cosa sembra rispondere davvero?
A “Secondo voi un ritardo di qualche mese è davvero così anomalo?”
EVO o non EVO? (nota prot. 13/26 del 13 aprile 2026)
Anche qui la domanda nasce da una possibile violazione del capitolato: abbiamo chiesto un chiarimento scritto sulla divergenza tra Allegato D e Allegato E, la conferma della prevalenza dell’Allegato D, l’allineamento delle ricette operative e l’indicazione delle misure correttive e dei relativi tempi.
La Banca risponde che l’Allegato D è generale, l’Allegato E è speciale, che prevale il secondo, che esiste un principio giurisprudenziale consolidato, che c’è stato un tecnologo alimentare di fama nazionale e che il personale può consultare il contratto in Intranet.
“in caso di contrasto fra le previsioni del Capitolato generale e quelle del Capitolato speciale, prevalgono quelle di quest’ultimo”
“L’incongruenza testuale fra i due Allegati […] non ha rilevanza gestionale”
“il consulente esterno incaricato (Tecnologo alimentare di fama nazionale) ha proposto di impiegare l’olio di semi di girasole per le preparazioni che necessitano di cottura
ad elevate temperature, per un tempo mediamente prolungato…”
Risponde? 🔴 No, non in modo sostanziale.
Qui c’è già un dato decisivo: la stessa Banca riconosce che tra i due allegati esiste un’incongruenza testuale. Il punto, quindi, non è dimostrare che la contraddizione esista. Il punto è capire con quali basi venga liquidata come irrilevante.
Per sostenere questa conclusione vengono richiamati un presunto
“principio giurisprudenziale consolidato”
e il parere di un
“tecnologo alimentare di fama nazionale”.
Tuttavia non vengono indicati riferimenti verificabili, sentenze, documenti tecnici o pareri che consentano di valutarne il fondamento.
Non contestiamo che possano esistere criteri interpretativi o valutazioni tecniche a sostegno della scelta adottata. Contestiamo il fatto che vengano semplicemente evocati senza essere dimostrati.
In sostanza, la Banca non spiega perché la contraddizione tra i due allegati debba essere superata nel modo proposto. Chiede di accettarlo sulla base dell’autorità di chi lo afferma.
Infine c’è lo scarico sul personale perchè, invece di chiarire in modo trasparente quale regola debba valere, si suggerisce ai colleghi di consultare da soli il contratto in Intranet per orientare le proprie scelte.
“… si fa comunque presente che il contratto di ristorazione, completo degli allegati, è pubblicato nella Intranet aziendale del Servizio LOS e tutti i colleghi possono consultarlo anche al fine della scelta delle pietanze da consumare sulla base delle proprie preferenze alimentari”.